Rateizzazione dei debiti di natura fiscale con ammortamento alla francese: non risulta violato il principio di trasparenza. Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 27823 del 2023
In tema di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicazione del metodo di ammortamento cd. “alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza.
Tale criterio, infatti, è predeterminato e manifestato attraverso un atto di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19, comma 1-ter del DPR n. 602/73, da ritenersi norma generale, estensibile a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.
Questo il principio contenuto nell’Ordinanza n. 27823 depositata il 2 ottobre 2023.
Metodo di ammortamento cd. “alla francese” nella dilazione del ruolo
Nel giudizio in commento l’Agente della Riscossione aveva accolto l’istanza con cui una società chiedeva di essere ammessa alla rateazione del debito contenuto in una serie di avvisi di addebito.
Successivamente, la società contribuente presentava all’Ente l’istanza di rimborso e/o ricalcolo della rateazione lamentando, per quanto di interesse, l’illegittimità del metodo utilizzato, che non risulterebbe disciplinato da alcuna norma e la mancanza di informazione e trasparenza sulle condizioni della dilazione concessa.
Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio e avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 19, co. 1, e 21, co. 1 DPR n. 602/73.
A parere della ricorrente l’Agente della Riscossione avrebbe errato nell’applicare il c.d. “metodo alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce.
Detto sistema, infatti, non risulta normativamente disciplinato, ma applicato unicamente in base alla Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 e ciò violerebbe i doveri di trasparenza dell’ente pubblico.
La posizione della Corte di Cassazione
I giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente chiarito che la scelta del metodo di computo operata dall’Ente della riscossione è legittima.
Inoltre, la contestazione del difetto di trasparenza delle condizioni di rateizzazione applicate non coglie nel segno, perché il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19 del DPR n. 602/73, laddove, al comma 1-ter dispone che “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.
La disposizione richiamata può ritenersi norma generale, estensibile a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.
L’alternativa consentita dal comma 1-ter prevede “rate variabili d’importo crescente”, che giunge ad un risultato economico analogo a quello dell’ammortamento alla francese, ma con un impegno finanziario graduato nel tempo man mano che ci si allontana dalla crisi di liquidità, è eccezione che riveste una coerente funzione nell’ambito della riscossione coattiva.
La Corte di cassazione ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata.
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