L'assegnazione ai lavoratori dipendenti di alcuni ammortizzatori sociali nel corso del 2020, quali ad esempio cassa integrazione e congedi parentali, ha creato oggi alcuni dubbi interpretativi in fase di compilazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021. Cerchiamo di analizzare insieme il punto della situazione.
In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2021 per il periodo d’imposta 2020 sono sorti alcuni interrogativi, relativi, in particolare, al quadro C, quello cioè afferente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
All’interno di questo quadro devono essere inseriti i dati contenuti all’interno delle certificazioni uniche inviate dai sostituti d’imposta, ed eventualmente indicate le scelte effettuate dal contribuente in merito ai bonus IRPEF e trattamenti integrativi in modo da poter calcolare il conguaglio.
“Per l’anno d’imposta 2020, il bonus IRPEF e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa”
Questo è quanto previsto dalle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2021.
Vi è però un aspetto poco chiaro nella compilazione del quadro C rigo 14, che adesso proveremo ad analizzare, sottolineando quanto sia estremamente importante per poter calcolare i bonus di cui sopra.
Ammortizzatori sociali COVID-19: presenza nelle CU 2021
Nel caso in cui lo scorso anno un datore di lavoro abbia concesso ai propri dipendenti una delle misure previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e
25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il lavoratore potrà quest’anno trovarsi in una delle seguente situazioni:
- il lavoratore avrà due o più certificazioni uniche di cui una proveniente dal suo datore di lavoro principale senza alcuna indicazione ed una dall’INPS ove dovrà controllare tra le annotazioni la presenza di alcuni codici;
- il lavoratore avrà la certificazione unica del datore di lavoro con evidenziati i punti 478-479-480, ed una CU INPS ove dovrà controllare la presenza di alcuni codici nelle annotazioni.
Delineate le due situazioni tipo, vorrei riportare le istruzioni dell’Agenzia delle entrate, la quale evidenzia che:
- la Colonna 7 - Fruizione misure a sostegno del lavoro - del rigo 14 del quadro C deve essere barrata solo se è barrata la casella del punto 478 della Certificazione Unica 2021 poiché nel corso del 2020 si è fruito dell’integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Questo chiarimento fa pensare che nel caso in cui la CU del datore di lavoro non dovesse riportare alcuna indicazione al punto 478, la colonna 7 del modello 730 2021 non dovrà essere compilata.
- nella Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente) si deve invece riportare l’importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso del 2020, indicato nel punto 479 della Certificazione Unica o nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW.
Ed è da questa indicazione che nascono i dubbi interpretativi, in quanto nel caso in cui il contribuente sia in possesso di due certificazioni uniche, di cui una dell’INPS, e in quella del datore di lavoro non sia indicato nulla nei punti 478,479,480, ma in quella dell’INPS siano presenti i codici di cui sopra nelle annotazioni, sembrerebbe che l’intento sia quello di dover riportare la somma iscritta al codice 2 della CU INPS nella colonna 8 del 730.
Tale colonna però non è compilabile se non si è preventivamente selezionato la colonna 7 e soprattutto è segnalata come errata se non è contemporaneamente compilata anche la colonna 9
- La Colonna 9 (Retribuzione contrattuale) però deve essere compilata riportando l’importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbero spettatati in assenza dell’emergenza Covid-19, indicato nel punto 480 della Certificazione Unica.
Se tale indicazione non è però precisata nella Certificazione Unica non è chiaro come si possa compilare correttamente tale rigo.
Inoltre le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono fuorvianti in questo senso in quanto riporta che in presenza di più certificazioni:
–* la colonna 7 va barrata se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è barrata la casella del punto 478. La casella non va barrata se in tutti i modelli di Certificazione Unica non è barrata la casella del punto 478;
–* nella colonna 8 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 479 della Certificazione Unica e/o indicati nel punto 2 della
Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK e/o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
con il codice WW;
–* nella colonna 9 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 480 della Certificazione Unica"
Sembra quindi che in presenza di più di una certificazione, se in nessuna di esse è stato evidenziato il punto 478, la colonna 7 del 730 non deve essere barrata, ma contemporaneamente se siamo in presenza di CU INPS con i codici KK o WW la colonna 8 deve essere compilata, che come sopra abbiamo già spiegato non è possibile fare senza aver compilato anche la colonna 7 e poi 9.
Soluzione per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2021: necessari ulteriori chiarimenti
Sono attesi nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non è chiaro il corretto procedimento da dover attuare in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, soprattutto in quanto la redazione di tale rigo è di fondamentale importanza per l’attribuzione degli eventuali bonus spettanti ed il conguaglio di quelli già percepiti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2021 e compilazione del rigo C14: istruzioni e dubbi interpretativi