Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive. Come procedere nella compilazione, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in vista della scadenza del 30 aprile.
Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive. Come procedere nella compilazione quando si verificano fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni o donazioni di azienda, successioni ereditarie: tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione IVA 2019 viene utilizzato per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018. Deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019.
Se si effettuano operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive, è necessario tener conto di indicazioni specifiche nella compilazione.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, però, che se non ci sono modifiche sostanziali dei soggetti, come ad esempio trasformazione da società di persone in società di capitali ecc., non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l’anno d’imposta.
Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie avvenute nel 2018 o nei primi mesi del 2019
In vista della scadenza per la trasmissione del modello di dichiarazione IVA 2019, le istruzioni da seguire nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive nelle quali si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).
In base alla data in cui sono state effettuate le operazioni, è necessario tener presente alcune differenze. Distinguiamo le informazioni in base ai diversi casi:
- trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - con estinzione del soggetto dante causa;
- trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - senza l’estinzione del soggetto dante causa;
- trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 con o senza estinzione.
Trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - con estinzione del soggetto dante causa
Qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, come la società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc., la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa ovvero quella incorporante, beneficiaria, conferitaria o il soggetto cessionario, donatario, per fare qualche esempio.
Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione):
- nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
- nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno 2018, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono inoltre essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;
- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri che riguardano l’attività che svolge comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce che in tale ipotesi il soggetto conferente (o incorporato, ecc.) non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2018.
Trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - senza l’estinzione del soggetto dante causa
Nel caso in cui l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:
- dal soggetto avente causa, se l’operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. Presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate precedentemente avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un’attività rilevante agli effetti dell’IVA. Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2018 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un’operazione straordinaria o trasformazione e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2018 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione;
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione se non c’è stata cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta.
Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018
In questo caso l’attività per l’intero anno 2018 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.). Bisogna considerare, anche in questa ipotesi, se c’è stata un’estinzione del soggetto e procedere nel modo che segue:
- nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l’anno 2018 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest’ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica;
- nell’ipotesi, invece, di trasformazione non comportante l’estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta 2018 cui si riferisce la dichiarazione.
Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di trasformazione di soggetti con contabilità unificata o contabilità separate
Un’altra distinzione necessaria per procedere correttamente alla compilazione del modello di dichiarazione IVA 2019 riguarda la differenza tra contabilità unificata o contabilità separate.
Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l’anno 2018, che comportano l’estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione dei soggetti con contabilità unificata deve compilare:
- il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- un modulo (mod. n. 01) per sé stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT e il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione;
- un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.
Nell’ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate, come previsto dall’articolo 36 del Decreto IVA, bisogna distinguere diversi casi:
- Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante. In questa ipotesi il contribuente dichiarante deve utilizzare:
- il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- tanti moduli per sé stesso, quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul modulo n. 01 i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate nei quadri VC, VH, VM, VK, e VO, nonché nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL. Nello stesso modulo deve essere compilato il quadro VT e il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione;
- tanti moduli quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere compilati, per ogni soggetto, tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, indicando i dati relativi alla frazione d’anno antecedente alla trasformazione.
- Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante). Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
- il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- il modulo (mod. n. 01) per se stesso, nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione;
- tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, compilando nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché i quadri VC, VH, VM, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell’IVA, occorre compilare un solo modulo.
- Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti. Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
- il frontespizio, come nel caso delle contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante;
- per sé stesso, come nel caso delle contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante, tanti moduli quante sono le contabilità separate;
- per gli altri soggetti, come nel caso delle contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione, tanti moduli quante sono le contabilità separate.
Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di altre trasformazioni soggettive
Oltre ai casi già analizzati, ci sono altre operazioni che richiedono istruzioni particolari per i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA.
Scissione
La legge numero 537 del 24 dicembre 1993 ha previsto la disciplina agli effetti dell’IVA delle operazioni di scissione. In particolare si dispone che nel caso in cui l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Sia nei casi di scissione totale che di scissione parziale, le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità illustrate precedentemente.
Il comma 12 dell’art. 16 della citata legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina su un particolare caso di scissione stabilendo che:
“In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione.”
In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.
Successione ereditaria
Per stabilire le istruzioni da seguire, è necessario come prima cosa distinguere le successioni ereditarie in base al giorno di decesso del contribuente:
- Contribuente deceduto nel corso dell’anno 2018:
- nel caso in cui gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
- nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità previste per una trasformazione avvenuta durante il 2018 che abbia dato vita all’estinzione del soggetto coinvolto.
- Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione: dal momento che l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.
Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
Agli effetti delle rettifiche previste dal Decreto IVA per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui.
Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva
Ai fini dell’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, e che risulta dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione. A detto volume d’affari occorre quindi far riferimento per l’applicazione delle normative ad esso connesse, come lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni solo per fare qualche esempio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie