Detrazione per interventi di recupero del patrimonio: se l'immobile è acquistato da un fondo comune di investimento, la SGR non ha diritto all'agevolazione in quanto non può essere assimilata ad un'impresa di costruzione o ristrutturazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 141 del 22 maggio 2020.
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio, con la risposta all’interpello numero 141 del 22 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l’immobile viene acquistato da un fondo comune di investimento la SGR non ha diritto all’agevolazione.
Nel documento di prassi, infatti, l’Amministrazione finanziaria verifica se il fondo comune di investimento può essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e fornisce parere negativo.
L’interpretazione viene supportata dai principi affermati da alcune sentenze della Corte di Cassazione che, per espresso divieto, negano la possibilità di esercizio diretto nell’attività di costruzione.
Nel documento chiarificatore sono inoltre riepilogati i requisiti per avere diritto alla detrazione.
Detrazione recupero patrimonio: la SGR è diversa da un’impresa e non ne ha diritto
La risposta all’interpello numero 141 del 22 maggio 2020 fornisce chiarimenti sulla detrazione per interventi di recupero del patrimonio.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 141 del 22 maggio 2020
- Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio - Acquisto dell’immobile da un fondo comune d’investimento.
Il documento di prassi spiega che, se l’immobile viene acquistato da un fondo comune di investimento, la SGR non ha diritto all’agevolazione.
Il parere negativo dell’Agenzia delle Entrate è motivato dall’impossibilità di equiparare un fondo comune di investimento con le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
L’interpretazione è supportata da alcune sentenze della Corte di Cassazione:
- la numero 16605 del 2010;
- la numero 12062 del 2019.
La prima sentenza afferma che:
“I fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti.”
La seconda ribadisce il principio esposto nella prima ed in particolare sottolinea che:
“in caso di acquisto nell’interesse del fondo l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.”
Inoltre il Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio, provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Sezione V, paragrafo 2, nell’individuare i divieti di carattere generale applicabili ai “FIA chiusi non riservati a investitori istituzionali”, prevede che “nella gestione del FIA chiuso non è consentito svolgere diretta attività di costruzione di beni immobili”.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“la SGR, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazione in commento, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell’attività esercitata, la gestione e l’acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.”
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio: chi ha diritto all’agevolazione
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene riepilogato anche il quadro normativo sulla detrazione per interventi di recupero del patrimonio.
Il riferimento normativo dell’agevolazione è l’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’edilizia alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è prevista una detrazione sull’Irpef pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione.
L’agevolazione riguarda i lavori effettuati su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali dello stesso importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.
Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020, la detrazione per l’acquirente o per l’assegnatario dell’immobile è pari al 50% su un importo massimo di 96.000 euro.
I requisiti previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, prevedono che la detrazione spetti a condizione che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie abbiano:
- realizzato interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia sull’intero fabbricato;
- ceduto le unità immobiliari facenti parte del predetto fabbricato entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori.
La ratio normativa intende agevolare il recupero del patrimonio edilizio e favorire la ripresa del mercato immobiliare quindi “le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare” devono essere intese nell’accezione più ampia, ricomprendendo non solo le imprese che eseguono direttamente i lavori ma anche quelle che, pur potendoli realizzare in astratto, affidano ad imprese terze l’esecuzione materiale degli stessi.
Tuttavia le SGR non hanno diritto all’agevolazione, non rientrando nemmeno in un’interpretazione estensiva, come spiegato dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
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