Detrazione integrale in caso di conto cointestato, il MEF contro la sentenza della CTP di Perugia

La detrazione spetta in misura integrale in caso di conto cointestato e non al 50 per cento: ciò che vale è il documento di spesa intestato al contribuente. Dopo la discussa sentenza n. 104 del 26 febbraio 2021 della CTP di Perugia, a fornire chiarimenti è la Sottosegretaria al MEF Guerra, in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 21 aprile 2021.

Detrazione integrale in caso di conto cointestato, il MEF contro la sentenza della CTP di Perugia

Quando il pagamento è effettuato tramite un conto corrente cointestato la detrazione fiscale IRPEF spetta in misura integrale e non al 50 per cento.

Lo ha chiarito la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra rispondendo all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 21 aprile 2021.

Ciò che vale, per vedersi riconosciuto lo sgravio al 100 per cento è il documento di spesa intestato al contribuente.

Un riscontro che sembra contraddire quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, la numero n. 104 emessa lo scorso 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021, il cui contenuto è stato riportato a grandi linee da ItaliaOggi.it.

Protagonisti della vicenda sono il ricorrente, cointestatario con il coniuge di un conto utilizzato per il pagamento della spesa oggetto di detrazione, e l’Agenzia delle Entrate che ha emesso nei suoi confronti una cartella di pagamento per il recupero parziale a titolo di rimborso.

Secondo quanto emerge, il ricorrente si era rivolto al giudice tributario proprio per contestare il mancato riconoscimento integrale del benefico, sostenendo di averne diritto proprio in ragione delle caratteristiche intrinseche del conto cointestato.

Tuttavia, la CTP di Perugia ha respinto la sua domanda e l’ha condannato a restituire lo spettante. Una questione che è stata portata all’attenzione del MEF, per avere chiarimenti circa le limitazioni alla detraibilità in caso di pagamento con conto cointestato.

Detrazione integrale in caso di conto cointestato, il MEF contro la sentenza della CTP di Perugia

L’Agenzia delle Entrate, e poi il giudice, hanno ritenuto legittimo il riconoscimento ridotto al 50 per cento della detrazione fiscale, dal momento che il contribuente, nel corso del giudizio, non sarebbe stato in grado di dimostrare né la provenienza delle somme presenti sul conto cointestato usate per il pagamento, né la sua titolarità esclusiva.

Si ipotizza, quindi, che la CTP di Perugia abbia negato la detraibilità integrale non perché le somme provenissero da un conto cointestato, ma perché costui non sia riuscito a provare di aver sostenuto lui, e lui solo, la spesa.

Secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa”.

Questo è quanto illustrato dalla sottosegretaria Guerra in sede di risposta all’interrogazione del 21 aprile.

Eppure secondo la tesi difensiva dell’istante, una prova in questo senso sarebbe risultata, oltre che impossibile trattandosi di conto a due firmatari, del tutto superflua: con riferimento ai conti cointestati, infatti, vige il principio della solidarietà attiva e passiva (articoli 1292 e 1854 del Codice Civile).

In base a questo istituto, infatti, ciascun cointestatario può esigere l’intero saldo depositato, (solidarietà attiva) così come, viceversa, può essere chiamato a risponderne per la totalità (solidarietà passiva).

In poche parole, nel conto corrente cointestato ognuno degli intestatari ha piena libertà di disporre interamente della somma depositata.

Tuttavia, si ribadisce, ciò che serve a provare il diritto al beneficio in toto in favore del contribuente è il documento di spesa che attesti che è lui, e lui solo, ad aver sostenuto il costo.

Conto cointestato, detrazione integrale o a metà? Le motivazioni della sentenza della CTP di Perugia

Evidentemente le motivazioni del contribuente non hanno convinto la CTP di Perugia che ha respinto il ricorso e ha dato ragione all’Agenzia dell’Entrate, ma quanto pare per ragioni diverse dalla contitolarità.

La sola provenienza delle somme dal conto cointestato, alla luce anche delle indicazioni del MEF, non esaurisce l’onere della prova con riguardo alla titolarità della spesa oggetto di detrazione.

Tanto è vero che a nulla sono servite le rimostranze del ricorrente sulle caratteristiche specifiche del conto, dal momento che i giudici di merito hanno comunque sostenuto che non abbia dimostrato la provenienza e la titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento e sottoposte a detrazione IRPEF.

Il richiamo al principio di solidarietà che, come anticipato, connota questo particolare tipo di conto, non è bastato.

Nell’opinione dell’organo giudicante, infatti, all’interno del corrente cointestato la liquidità disponibile è riconosciuta nella misura del 50 per cento e quindi la detrazione della spesa effettuata dal contribuente deve essere accordata solo per metà.

Il diritto alla deducibilità/detraibilità: le direttive del MEF

Un orientamento, quello della CTP di Perugia, che fin da subito ha fatto discutere e che è stato oggetto dell’interrogazione al fine proprio per chiarire i suoi punti salienti, soprattutto in vista della prossima scadenza per la dichiarazione dei redditi fissata per il 30 settembre 2021.

A riguardo, la Sottosegretaria ha tranquillizzato i contribuenti, richiamando a due recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 431 del 2 ottobre 2020 e la n. 484 del 19 ottobre 2020.

Lo sgravio è quindi riconosciuto provando di aver sostenuto personalmente la spesa, eseguendo il pagamento attraverso i seguenti canali:

  • tramite la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali c’è l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito;
  • con carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite, sempre con obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’istante che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.

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