Comunicazioni avvio attività di vigilanza ex art. 25 del DM 164/1999: di cosa si tratta e come comportarsi quando si riceve un controllo fiscale di questo tipo

La redazione di Informazione Fiscale ha ricevuto tre segnalazioni via email questa settimana in ordine ad altrettanti professionisti che hanno ricevuto la comunicazione avvio attività di vigilanza ex art. 25 del DM 164/1999.
È nato quindi un interessante confronto rispetto a questa particolare casistica di controllo fiscale.
Si tratta di un’ispezione relativa all’apposizione del visto di conformità prevista dall’articolo 25 del DM 164/1999 ovvero il regolamento recante norme per l’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo numero 241/1997.
In questi casi, la/il Professionista riceve una pec o una email ordinaria in cui l’ufficio regionale:
- presenta le figure professionali dell’amministrazione finanziaria, con nome, cognome e ruolo, incaricate di svolgere l’attività di verifica fiscale;
- inquadra l’oggetto dei controlli fiscali sul visto di conformità apposto nei vari dichiarativi fiscali predisposti e/o inviati telematicamente ovvero:
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dotate di visto di conformità;
- le quietanze dei modelli F24 in cui il visto di conformità viene apposto.
- la spiegazione di come si svolgerà il controllo, che si concretizza in:
- questionari telefonici;
- questionari da compilare in formato digitale;
- richiesta di documenti e fascicoli.
- viene richiesta preventivamente la firma del modulo per la privacy;
- inizia il controllo fiscale vero e proprio.
I consigli operativi che ci sentiamo di dare dato il confronto di questi giorni e le casistiche analizzate negli anni sono:
- predisporre e controllare i fascicoli relativi alle dichiarazioni fiscali nelle quali è stato apposto il visto di conformità;
- verificare le ricevute stampate all’epoca dell’invio telematico e le firme raccolte;
- raccogliere e verificare la scadenza dei documenti dei rappresentanti legali e/o titolari che hanno delegato lo studio all’invio telematico e all’apposizione del visto.
Per il resto occorre semplicemente ricontrollare i fascicoli predisposti negli anni oggetto di controllo e inviare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiedente i documenti richiesti.
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Il controllo fiscale sul visto di conformità ha come base normativa di riferimento:
- il decreto legislativo numero 241/1997;
- il d.p.r. 322/1998;
- il DM 164/1999.
Quest’ultimo, in particolare, prevede all’articolo 25 che:
I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l’esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle società di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono.
Se a seguito dell’attività di cui al comma 1, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista.
Nel processo verbale sono indicate:
- le eventuali irregolarità riscontrate;
- viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarità, dandone comunicazione all’ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Controlli fiscali in corso sui visti di conformità