Controlli fiscali, dal 4 settembre riparte la conta per pagare gli avvisi bonari

Controlli fiscali, stop alla tregua estiva: dal 4 settembre riparte il calcolo dei giorni a disposizione per pagare gli avvisi bonari, così come per l'invio dei documenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate

Controlli fiscali, dal 4 settembre riparte la conta per pagare gli avvisi bonari

Controlli fiscali a pieno regime, dopo la breve tregua estiva.

Riparte dal 4 settembre la routine che impegna contribuenti e intermediari, in primis sul fronte dei pagamenti dovuti al Fisco e dell’invio dei documenti richiesti.

Per gli avvisi bonari bisognerà ripartire con la conta del tempo riconosciuto per pagare le somme dovute, sulla base di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

Sono 30 i giorni a disposizione, che diventano 90 in caso di comunicazioni trasmesse a intermediari. I termini, rimasti congelati dal 1° agosto, riprendono quindi a decorrere in via ordinaria.

Controlli fiscali, dal 4 settembre riparte la conta per pagare gli avvisi bonari

Anche gli avvisi bonari, così come le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli fiscali, sono rimasti congelati nel periodo estivo.

La proroga feriale che da quest’anno ha sospeso anche l’invio di nuovi documenti ai contribuenti a partire dal 1° agosto, termina in via ufficiale dal 4 settembre.

Per contribuenti e intermediari è quindi tempo di ripartenze e, sul fronte degli avvisi bonari, riprende a decorrere il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute.

Si tratta degli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Si ricorda che in caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento passa da 30 a 90 giorni.

Il conteggio del tempo a disposizione è rimasto sospeso dallo scorso 1° agosto, sia per gli avvisi bonari già trasmessi prima della pausa estiva che per quelli inviati nel corso di tale periodo.

Avvisi bonari, dal 4 settembre riparte il calcolo dei 30 giorni per il pagamento con sanzione ridotta

Facciamo quindi alcuni esempi per capire come funziona la sospensione estiva e quali le conseguenze in termini di versamento delle somme indicate negli avvisi bonari, qualora effettivamente dovute.

Prendiamo il caso di un avviso trasmesso il 15 luglio, il cui calcolo dei 30 giorni di tempo è quindi partito prima dello stop feriale. Per determinare entro quando versare le somme indicate dall’Agenzia delle Entrate bisogna quindi considerare i giorni trascorsi fino alla fine del mese di luglio, per poi riprendere il calcolo dal 4 settembre.

Considerando la tregua estiva quindi, il contribuente potrà pagare l’importo indicato entro il termine del 17 settembre.

Il conteggio dei giorni a disposizione parte invece dal 4 settembre per gli avvisi bonari trasmessi dal 1° agosto e fino allo stop della sospensione feriale.

Avvisi bonari: termini, sanzioni e come mettersi in regola

Gli avvisi bonari, si ricorda, sono uno dei primi step previsti in materia di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, e puntano a favorire la regolarizzazione delle omissioni mediante una sanzione ridotta.

Nella tabella riepilogativa di seguito riportata il focus delle regole previste:

Tipo di comunicazioneTermineSanzionePagamento
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10 per cento della maggiore imposta Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione Nessuna -
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20 per cento della maggiore imposta -

Sono 30 i giorni a disposizione anche qualora il contribuente riscontri errori nell’avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate.

In tal caso è possibile richiedere assistenza tramite il canale Civis, tramite il call center o presso gli uffici. In ogni caso, decorso il tempo a disposizione viene meno il beneficio della riduzione della sanzione, che viene quindi riconteggiata e applicata nella misura piena pari al 30 per cento delle somme contestate.

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