La verifica delle movimentazioni bancarie condotte nei confronti della società è legittima in forza dell’autorizzazione rilasciata nei confronti del socio unico che l’amministrava ed i relativi risultati utilizzabili, anche nell’ipotesi in cui non risulti provata la riferibilità al socio amministratore delle somme movimentate sul conto della società, o viceversa.
Questo l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 11913 del 2019.
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- Importante principio statuito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 11913/2019: le indagini bancarie sulla società sono legittime anche in presenza della sola autorizzazione riferita al socio unico amministratore, senza che sia necessaria un’autorizzazione ad hoc per la società
La sentenza – La controversia ha avuto origine dalle risultanze delle indagini finanziarie condotte nei confronti del socio unico e legale rappresentante di una società, sulla base delle quali l’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica del reddito d’impresa ai fini IVA e IRAP della società, ritenendo tali movimentazioni riferibili all’ente.
La società ha proposto ricorso, accolto dalla CTR che dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché condotto nei confronti della società in mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie, rilasciata soltanto nei confronti del socio e legale rappresentante.
Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso, lamentando violazione degli artt. 32, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, accolto dalla Corte di Cassazione.
La questione riguarda la legittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti di una società, basato sulle risultanze delle movimentazioni finanziarie ai sensi del citati artt. 32 e 51, nell’ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione all’autorità apicale dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza sia stata ottenuta su un soggetto diverso, nel caso di specie il socio unico-rappresentante legale dell’ente.
Sul punto i giudici di legittimità hanno prima di tutto ricordato che le cd. “indagini finanziarie” non prevedono alcuna limitazione rigida che circoscriva l’analisi ai conti intestati esclusivamente al titolare dell’azienda individuale o alla società.
Inoltre:
“le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili.”
Da tale consolidato principio ne discende un altro - inedito ed importante- secondo cui la verifica delle movimentazioni bancarie, condotte nei confronti della società, deve ritenersi legittimamente espletata in forza dell’autorizzazione rilasciata nei confronti del socio unico-amministratore e le movimentazioni fiscalmente rilevanti utilizzabili “anche nell’ipotesi in cui non risulti provata la riferibilità all’uno (nella specie al socio amministratore) delle somme movimentate sul conto dell’altra (la società), o viceversa.”
Non essendosi la CTR adeguata a tali linee guida, il Collegio di legittimità ha deciso per la cassazione della decisione, con rinvio alla STR in diversa composizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indagine bancaria sulla società ma autorizzazione sull’amministratore