Contributo NASPI e contratti stagionali: chiarimenti INPS sull’esonero

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Con il messaggio del 7 febbraio 2025, l'INPS chiarisce le regole di applicazione dell'esonero del contributo NASPI in relazione ai contratti dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali

Contributo NASPI e contratti stagionali: chiarimenti INPS sull'esonero

L’INPS torna sulle regole relative al contributo addizionale NASPI in caso di contratti stagionali: con il messaggio del 7 febbraio, chiarisce in particolar modo i casi in cui si applica l’esonero.

Sotto la lente di ingrandimento c’è la somma da versare in misura pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e l’aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Contributo NASPI e contratti stagionali: i chiarimenti dell’INPS

L’articolo 2 della legge n. 92/2012, che regola l’applicazione del contributo addizionale NASPI, prevede anche l’esonero in relazione “ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

A fine gennaio l’INPS ha chiarito che l’esclusione appresenta una deroga sostanziale rispetto al principio generale: essendo di natura speciale, la norma deve essere applicata tenendo conto di una stretta interpretazione. E nella stessa sede ha confermato la necessità di procedere con il versamento per lavoratrici e lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività utili a fronteggiare:

  • intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
  • esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Con il messaggio del 7 febbraio, l’INPS torna sul tema per chiarire in quali casi è possibile beneficiare dell’esonero.

Grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, l’esclusione dal contributo addizionale NASPI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, oltre ad essere accessibile in riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, si applica anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Dal punto di vista operativo, chiarisce l’Istituto, lavoratori e lavoratrici devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.

INPS - Messaggio numero 483 del 7 febbraio 2025
Contributo NASPI e stagionali: nuovi chiarimenti

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