Contributo a fondo perduto perequativo: effetti a due vie, e a tutto vantaggio dell'Erario, della dichiarazione dei redditi correttiva o integrativa presentata dopo il 30 settembre 2021. I dettagli nel decreto MEF firmato il 12 novembre.
Contributo a fondo perduto perequativo, sarà necessario valutare gli effetti sul calcolo dell’importo spettante per determinare l’impatto della dichiarazione correttiva o integrativa presentata dopo il 30 settembre 2021.
Il decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 12 novembre 2021 delinea requisiti e adempimenti legati alla fruizione del fondo perduto perequativo, ultimo tassello degli aiuti previsti dal decreto Sostegni bis.
Entro la fine dell’anno dovrà essere erogato il contributo a conguaglio, al quale potranno accedere i titolari di partita IVA che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio pari almeno al 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019.
Sarà necessario aver presentato il modello Redditi relativo alle due annualità per poter fare domanda.
Sia per le dichiarazioni inviate nel 2020 che per quella del 2021, trasmessa entro il 30 settembre scorso, sarà possibile effettuare un invio integrativo o correttivo, ma ai fini del calcolo dell’importo spettante si considereranno solo le modifiche pro-Fisco.
Fondo perduto perequativo, gli effetti della dichiarazione correttiva o integrativa
La messa a punto del decreto MEF sul contributo a fondo perduto perequativo consente di gestire in maniera chiara l’invio di eventuali dichiarazioni dei redditi correttive, entro il 30 novembre 2021, o dichiarazioni integrative.
Uno dei dubbi emersi in relazione all’invio anticipato al 30 settembre 2021, prerequisito per l’accesso al contributo perequativo, era proprio relativo agli effetti dell’invio di dichiarazioni correttive o integrative con modifiche relative ai dati per il calcolo del risultato economico d’esercizio.
Il testo del decreto ministeriale non prevede alcun veto in tal senso, ma “blinda” i calcoli già effettuati sulla base dei dati presenti negli archivi dell’Amministrazione Finanziaria.
Come si legge all’articolo 3, relativo agli adempimenti dichiarativi legati alla fruizione del fondo perduto perequativo, ai fini del rispetto dello stanziamento di risorse previsto dal decreto Sostegni bis, ai commi 25 e 25-bis dell’articolo 1,
“le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.”
Dichiarazioni correttive e integrative, calcolo del fondo perequativo a favore dell’Erario
La presentazione di dichiarazioni dei redditi correttive o integrative successivamente al 30 settembre 2021, sia per il 2019 che per il 2020, avrà quindi un duplice effetto:
- nullo, in caso di modifiche che comportino un aumento del contributo a fondo perduto spettante;
- dovranno invece essere considerate le modifiche che comportino una riduzione dell’importo riconosciuto o il venir meno dei requisiti richiesti.
L’inefficacia di correzioni nei termini e integrazioni successive al 30 settembre 2021 comporta inoltre l’impossibilità di accedere ex-post al contributo a fondo perduto perequativo, qualora le modifiche apportate facciano emergere la presenza di una riduzione del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019.
Il decreto del MEF chiude le porte d’accesso al nuovo ed ultimo contributo economico che sarà riconosciuto ai titolari di partita IVA.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo perduto perequativo, gli effetti della dichiarazione correttiva o integrativa