Contratto a termine: possibili rinnovo e proroga oltre i 12 mesi con le causali legate ad esigenze del CCNL anche successivamente al 30 settembre 2022, termine ultimo per il regime provvisorio previsto dal Decreto Sostegni bis. Lo ha chiarito l'INL nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021.
Contratto a termine, il rinnovo e la proroga oltre i 12 mesi per esigenze indicate nei CCNL non sono sottoposti a nessun limite temporale: la regola varrà anche dopo il 30 settembre 2022, termine ultimo per il regime provvisorio introdotto dal Decreto Sostegni bis.
Il chiarimento arriva con una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la numero 1363 del 14 settembre 2021, che scioglie i dubbi interpretativi sulla norma che, ad una prima lettura, sembrava prevedere l’esatto contrario.
Il termine del 30 settembre 2022 per l’apposizione di causali riferite al CCNL, precisa l’INL, riguarda soltanto la stipula del primo contratto oltre i 12 mesi, ma non il rinnovo e la proroga che, invece, potrà intervenire anche oltre la scadenza.
Un intreccio di regole dovuto alla sovrapposizione alla disciplina ordinaria, quella del Decreto Dignità, di quella temporanea che, di fatto, ha creato non poca confusione.
Cerchiamo, quindi, di rimettere insieme i tasselli.
Contratto a termine: rinnovo con le causali del CCNL anche dopo settembre 2022
La nota del 14 settembre dell’INL sulla disciplina dei contratti a termine chiarisce un aspetto sui rinnovi e le proroghe tutt’altro che secondario: è definitiva la regola che permette il rinnovo e la proroga oltre un anno per esigenze specifiche indicate dai contratti collettivi.
Per comprendere la portata di questa precisazione, però, è necessario fare un passo indietro.
La disciplina sul contratto a termine ordinaria è quella del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che ha modificato l’articolo 19 del Testo Unico sui contratti di lavoro prevedendo l’obbligo di causale per la stipula di un primo contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi o per la proroga o il rinnovo, quando questa proroga determini una durata complessiva del rapporto superiore ai 12 mesi.
Alle causali specifiche, il Decreto Sostegni bis ha aggiunto le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.
Ed è proprio la corretta interpretazione dell’articolo 19 il tema al centro della nota dell’INL.
Il comma 1.1 dell’articolo in esame prevede che:
“Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Ad una prima lettura sembra dunque che le specifiche esigenze del CCNL possano essere apposte, sia per la stipula che per la proroga/rinnovo, solo fino al 30 settembre 2022.
In realtà, lo mette nero su bianco l’ispettorato, il limite temporale per le causali dei contratti collettivi vale solo per la stipula del primo contratto con durata superiore ad un anno e non per le eventuali proroghe o rinnovi.
“(...) e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”.
Conclude infatti l’Ispettorato nel documento di prassi.
- INL - nota numero 1364 del 14 settembre 2021
- modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato – art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) – indicazioni operative
Contratti a termine: congelate le regole generali sui rinnovi
Al regime provvisorio sui contratti collettivi che possono introdurre nuove causali per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore ad un anno, si aggiunge la deroga ai vincoli ordinari posti per il rinnovo o la proroga dei contratti a termine.
Il Decreto Rilancio, si ricorda, aveva permesso ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali.
Causali che, si rammenta, sono quelle previste dall’art. 19 citato, ossia:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
A queste si è aggiunta l’ipotesi delle esigenze indicate dai contratti collettivi che, si ribadisce, dopo il 30 settembre 2022 potranno essere utilizzate solo per i rinnovi oltre e il limite e non per la stipula ab origine.
Si tratta di “un congelamento” della disciplina ordinaria che il primo Decreto Sostegni ha esteso fino a tutto il 2021, con scadenza al 31 dicembre, con il proposito di arginare gli effetti negativi della pandemia sul mondo del lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto a termine: rinnovo con le causali del CCNL anche dopo settembre 2022