Codice tributo sanzioni per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione

Anna Maria D’Andrea - Cedolare secca sugli affitti

Ecco codice tributo e relative istruzioni per il pagamento delle sanzioni da pagare in caso di mancata comunicazione della risoluzione o della proroga del contratto di locazione con cedolare secca

Codice tributo sanzioni per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione

Contratto di locazione: quale codice tributo occorre utilizzare per versare la sanzione, con modello F24, in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca?.

Così come disposto dal D.L. 193/2016 convertito nella Legge n. 255/2016 in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione della cedolare secca è prevista l’applicazione di una sanzione, da versare con modello F24 di importo ordinario di 100 euro o di 50 euro in caso di comunicazione presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

In questi casi occorre utilizzare il codice tributo 1511, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30/E/2017.

Così come disposto dall’articolo 7-quater della legge n. 255/2016:

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi

Nel caso in cui non venga comunicata la proroga della volontà di scegliere il regime a cedolare secca sul contratto di locazione o la risoluzione dello stesso è necessario versare la relativa sanzione, utilizzando il codice tributo 1511 nel modello F24.

Proroga contratto di locazione non comunicata: codice tributo 1511 nel modello F24

In caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca, il contribuente potrà avvalersi della facoltà di permanere nel regime fiscale ad aliquota fissa versando con modello F24 una sanzione di 100 euro, importo che si dimezza in caso di comunicazione presentata con un ritardo fino a 30 giorni.

La proroga della cedolare secca sul contratto di locazione anche in assenza di esplicita comunicazione è stata disposta dal Decreto Fiscale 193/2016, stabilendo che l’opzione non venga revocata purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare, ovvero effettuando i versamenti relativi e dichiarando con modello Unico o 730 il reddito da cedolare secca.

Il codice tributo 1511 da utilizzare per contratto di locazione a cedolare secca va ad aggiungersi a quelli istituiti con la risoluzione n. 14/E/2014, relativa al versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca in Unico/730).

Lo stesso codice tributo dovrà essere utilizzato anche in caso di risoluzione del contratto di locazione.

Ecco di seguito tutte le istruzioni per la compilazione del modello F24, utilizzando il codice tributo 1511 in caso di proroga del contratto di locazione a cedolare secca non comunicata o risoluzione.

Codice tributo 1511 contratto di locazione: istruzioni

La sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione dovrà essere pagata utilizzando il codice tributo 1511 modello F24, denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato con la risoluzione n. 30/E/2017, contestualmente all’istituzione del nuovo codice tributo, le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati :

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle
    controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo
    “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”, (composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Tale codice è altresì reperibile attraverso la funzione “Ricerca codice identificativo del contratto di locazione” disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

Nel caso in cui il suddetto codice identificativo non sia disponibile, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:

  • nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
  • nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
  • nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numeroinferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
  • nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
  • nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000"
  • nel campo “anno di riferimento”, in caso di “proroga” è indicato l’anno della data di inizio proroga, in caso di “risoluzione” è indicato l’anno della data di risoluzione, nel formato “AAAA”.

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