Certificazione Unica 2021, quali sono i codici da inserire nel modello CU? Una tabella di riepilogo delle cifre da utilizzare per certificare lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate in vista della scadenza del 16 marzo 2021.
Certificazione Unica 2021, quali sono i codici da inserire nel modello CU? Le istruzioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate. In vista della scadenza del 16 marzo 2021, una panoramica delle cifre utili per certificare lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica è lo strumento che i datori di lavoro e, più in generale i sostituti d’imposta, devono utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Da quest’anno il 16 marzo segna una doppia scadenza:
- la consegna del modello sintetico al soggetto che ha percepito le somme erogate;
- l’invio del modello ordinario all’Agenzia delle Entrate.
Il termine è più lungo, 31 ottobre 2021, per le certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata.
Certificazione Unica 2021: i codici per la compilazione del modello CU
Il documento da compilare per inviare il flusso di informazioni all’Agenzia delle Entrate si compone di tre parti:
- Frontespizio, ospita le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT con le informazioni che riguardano la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2021, trovano spazio in questa sezione tutti i dati fiscali e previdenziali utili a certificare le diverse somme.
In particolare i sostituti di imposta che devono certificare lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi devono far riferimento alla sezione dedicata e, oltre alla causale della tipologia reddituale, nella sezione utile a indicare i dati relativi alle somme erogate nel punto 6 devono inserire uno specifico codice per categorizzare le somme erogate.
Di seguito, una tabella di tutti i codici da utilizzare.
Codice | Tipologia di somme erogate |
---|---|
1 | somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90 per cento dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno inclusi anche i relativi rimborsi spese |
5 | somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50 per cento dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 |
6 | Assegni di servizio civile universale di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previso la loro esenzione |
7 | erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta |
8 | erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito |
9 | somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70 per cento dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma1, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 |
10 | somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90 per cento dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 |
11 | somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50 per cento dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 |
12 | compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014 |
13 | compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 |
Tutte le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica aggiornate al 5 febbraio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione Unica 2021: i codici per la compilazione del modello CU