Esercizio dell'opzione per la cedolare secca: come fare direttamente nel contratto oppure in dichiarazione dei redditi
La cedolare secca sugli affitti è un regime opzionale: ciò significa che se non viene eseguita alcuna scelta (opzione), esso non potrà essere utilizzato.
L’opzione per il regime della cedolare secca sugli affitti può quindi essere esercitata in due modi:
- alla registrazione del contratto (o nelle annualità successive);
- direttamente in dichiarazione dei redditi nel caso dei contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni).
Alla registrazione del contratto l’opzione deve essere effettuata tramite modello RLI, utilizzato per la registrazione dell’atto stesso.
L’opzione nelle annualità successive va esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente utilizzando sempre il modello RLI.
Parimenti, si può scegliere la cedolare secca sugli affitti in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
L’esercizio o la modifica dell’opzione per la cedolare secca sugli affitti può essere effettuata:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Cedolare secca affitti: opzione in dichiarazione dei redditi
Per i contratti di locazione per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore:
- può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito;
- oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
La comunicazione preventiva dell’opzione per la cedolare secca
Chi decide di avvalersi della cedolare secca sugli affitti ha anche l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata.
Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento dell’importo dell’affitto, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento all’andamento del tasso di inflazione (Istat).
Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna raccomandata e/o altra comunicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cedolare secca: opzione nel contratto o in dichiarazione dei redditi