Cassa integrazione Covid, le 13 settimane aggiuntive del Decreto Fiscale lasciano scoperti i lavoratori assunti dopo il 24 marzo 2021 dalle aziende che non hanno esaurito i periodi concessi dal Decreto Sostegni bis. Vediamo perché.
Cassa integrazione Covid, le settimane aggiuntive concesse dall’ultimo Decreto Fiscale lasciano scoperta una fetta di lavoratori.
In particolare, si tratta dei dipendenti assunti dopo il 24 marzo 2021 dalle aziende sostenute dai Fondi di Integrazione Salariale, dai Fondi di solidarietà bilaterale o dalla CIG in deroga che non hanno esaurito le settimane già riconosciute dal Decreto Sostegni bis.
La norma di riferimento, l’art. 11 del DL n.146/2021, infatti, subordina la fruizione delle ulteriori 13 settimane utilizzabili nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 ad un requisito imprescindibile: le settimane aggiuntive sono concesse solo ai datori di lavoro per cui siano già state già interamente autorizzate le 28 settimane precedenti.
Il periodo agevolato dal DL n. 41/2021, tuttavia, si riferisce unicamente ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del provvedimento, non potendo le aziende interessate chiedere di essere autorizzate per il personale impiegato successivamente.
Un gap che, al contrario, non coinvolge le 9 settimane extra per le aziende del settore tessile e della moda anch’esse riconosciute dal DL n. 146/2021 per cui l’unica condizione per fruire della cassa integrazione Covid è il decorso del periodo autorizzato in precedenza.
Cassa integrazione Covid, il Decreto Fiscale lascia scoperti i lavoratori assunti a marzo 2021
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha accordato 13 nuove settimane di CIG Covid alle aziende in difficoltà a causa della pandemia per arrivare fino al 31 dicembre 2021.
È stato l’art.11 del Decreto Fiscale ad estendere il periodo di fruizione del beneficio, anche al fine di gestire l’uscita graduale dal divieto dei licenziamenti.
È stata prevista una proroga senza contributo addizionale per le aziende che a ottobre 2021 hanno esaurito il monte di giornate già sul piatto, ossia le 28 settimane messe a disposizione dal Decreto Sostegni bis (DL n. 41/2021). Settimane ulteriori che scendono a 9 per il comparto tessile e della moda.
Ma attenzione, queste 28 settimane del D.L.41/2021 coprono solo le interruzioni e le sospensioni che interessano i lavoratori in forza all’entrata in vigore del medesimo decreto, ossia al 23 marzo 2021.
I lavoratori assunti dopo questa data dalle aziende che non hanno consumato la CIG del Sostegni bis, al contrario, rimangono fuori dall’integrazione per due ordini di motivi:
- i datori di lavoro non potranno utilizzare le 13 settimane previste dal D.L.146/2021, dato l’obbligo di azzerare prima le 28 settimane da D.L.41/2021;
- i datori di lavoro non potranno neppure fruire delle residue settimane del D.L.41/2021, le 28 settimane, perché tali lavoratori non risultano in forza alla data del 23 marzo 2021.
Potrebbe sembrare “una questione di lana caprina”, ma non è così. E infatti lo stesso problema non si presenta per il comparto tessile e moda.
Cassa integrazione Covid del Decreto Fiscale, i requisiti specifici per il settore tessile e moda
Con l’ultimo Decreto Fiscale, come anticipato, sono state riconosciute ulteriori 9 settimane di CIG Covid alle imprese appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia.
Questo periodo aggiuntivo è concesso, come per tutti i settori, in presenza di sospensioni o riduzioni di attività riconducibili alla pandemia collocate nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021.
Eppure, con riguardo a questo comparto il “corto circuito”, riscontrato per il resto dei settori, non interviene: per i lavoratori assunti dopo il 23 marzo 2021 le aziende potranno fruire del serbatoio di settimane aggiuntive del Decreto Fiscale dopo aver azzerato quello del Decreto Sostegni bis.
Per arrivare a questa conclusione è necessario fare un passo indietro.
L’art. 11 citato del DL Fiscale, al comma 3 del secondo periodo, stabilisce quanto segue:
“Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato”.
In tal caso, il Legislatore non fa nessun riferimento al presupposto che siano già state autorizzate interamente le settimane precedenti previste dal DL Sostegni bis così come succede per il resto dei datori di lavoro. Tanto meno la norma richiama la data in cui i lavoratori erano in forze quale presupposto per l’autorizzazione.
In altre parole, a differenza delle altre aziende, quelle appartenenti al settore tessile che hanno assunto lavoratori dopo l’entrata in vigore del DL n. 41/2021 potranno accedere alle 9 settimane previste dal Decreto Fiscale semplicemente esaurendo le restanti riferite al periodo precedente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione Covid, il Decreto Fiscale lascia scoperti i lavoratori assunti a marzo 2021