Quando la carta acquisti ha le caratteristiche di un buono multiuso, ai fini IVA l'operazione rilevante non è l'emissione, ma l'utilizzo presso i punti vendita o sui siti di e-commerce. Solo in quel momento l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 147 del 3 marzo 2021.
Quando la carta acquisti ha tutti i requisiti per essere definita un buono corrispettivo multiuso, l’operazione rilevante ai fini IVA non è la sua emissione ma il suo utilizzo per acquistare i singoli prodotti presso i punti vendita o sui siti di e-commerce.
È quello, infatti, il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile e non quando viene acquistato il buono.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 147 del 3 marzo 2021.
Carta acquisti: ai fini IVA non è esigibile l’emissione, ma il singolo utilizzo
Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria c’è una carta regalo che consente ai clienti di effettuare acquisti, nei negozi diffusi sul territorio e tramite internet, di capi di abbigliamento, accessori, casalinghi di diversi marchi commercializzati da un unico gruppo.
Ma come si configura la carta acquisti ai fini IVA? Può essere trattata come un buono corrispettivo multiuso? Queste le domande poste all’Agenzia delle Entrate da una delle società del gruppo.
Con la risposta all’interpello numero 147 del 3 marzo 2021, arrivano i chiarimenti:
“Dalle condizioni contrattuali che disciplinano l’utilizzo della carta regalo....emerge che la stessa assume le caratteristiche di un buono-corrispettivo ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui ostensione da parte del possessore presso i punti vendita stabiliti nel territorio dello Stato dà un diritto all’acquisto del prodotto scelto dal cliente (possessore del buono), nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo della Carta”.
Carta acquisti, le regole IVA per i buoni corrispettivi multiuso
Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate fa una panoramica sul tema, partendo dalla definizione di buono corrispettivo, “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
A disegnarne le caratteristiche è l’articolo 6 bis del Decreto IVA. Bisogna sottolineare, poi, che ci sono due categorie di buono corrispettivo:
- monouso, se al momento della sua emissione si conosce la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui dà diritto, quindi devono essere noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione:
- natura;
- qualità;
- quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’operazione.
- multiuso, se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile.
L’elemento di discrimine, quindi, è la disponibilità delle informazioni utili per conoscere quale tassazione applicare già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.
Nel caso analizzato la carta regalo per gli acquisti è classificabile sicuramente come buono corrispettivo multiuso perché dalle condizioni di utilizzo si evince che al momento dell’emissione della carta regalo non si conosce né la tipologia di bene acquistabile (capi di abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l’aliquota prevista.
Da qui la conclusione dell’Agenzia delle Entrate:
“Dalla qualificazione del buono come multiuso discende che l’operazione diventa rilevante e la relativa imposta sul valore aggiunto esigibile, non quando la Carta Regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore - presso i punti vendita indicati - per l’acquisto dei beni”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 147 del 3 marzo 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Carta acquisti: IVA esigibile con l’utilizzo nei punti vendita, non con l’emissione