Bonus ristrutturazione: come «salvare» la detrazione se ci sono errori nel bonifico

Alessio Mauro - Irpef

Se ci sono errori nel bonifico della spesa che fa scattare il bonus ristrutturazione, è possibile ottenere la detrazione solo in caso di specifica dichiarazione rilasciata dall'impresa

Bonus ristrutturazione: come «salvare» la detrazione se ci sono errori nel bonifico

Se il bonifico delle spese alla base del bonus ristrutturazione riporta degli errori, è possibile “salvare” la detrazione ottenendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa destinataria del pagamento.

È questa l’unica strada da seguire per conservare l’agevolazione fiscale, a ribadirlo è la rivista dell’Agenzia delle Entrate Fiscoggi, che richiama le regole illustrate nella circolare numero 43 del 2016 sull’applicazione dell’articolo 16 bis del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Bonus ristrutturazione, le istruzioni per non perdere la detrazione se ci sono errori nel bonifico

Lo spunto per tornare sul tema, con una risposta pubblicata il 28 agosto, arriva da un contribuente che non trova indicato il bonus ristrutturazione nella sua precompilata.

La lacuna è legata al bonifico ordinario utilizzato per pagare le somme dovute all’impresa, invece di quello specifico dedicato alle detrazioni fiscali e necessario per ottenere i benefici.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato l’importanza di procedere in moda tale che l’operazione riporti tutti i dati necessari alle banche o a Poste Italiane per operare la ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

Se non è possibile ripetere il pagamento e il bonifico non è stato effettuato correttamente, mancano i dati richiesti, l’agevolazione si conserva a una condizione: è necessario ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che i corrispettivi accreditati “sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.

Sono questi i chiarimenti forniti con la circolare numero 43 del 2016 e più volte richiamati.

La documentazione, inoltre, deve essere presentata al professionista abilitato o al CAF al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

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