Bonus prima casa, la vendita delle pertinenze prima dei 5 anni dalla da di acquisto fa decadere dai benefici fiscali ed è necessario versare l'Irpef sulla plusvalenza e le imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le novità nell'interpello n. 83 dell'Agenzia delle Entrate.
Bonus prima casa, decade dall’agevolazione chi vende una pertinenza, come il box auto, nei primi cinque anni dalla data di acquisto.
Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello n. 83 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 22 novembre 2018.
Non solo la plusvalenza derivata dalla vendita deve essere assoggettata ad Irpef o ad imposta sostitutiva del 20%, ma il contribuente è tenuto a versare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale non pagata sul box auto, così come su qualsiasi altra pertinenza, per via dell’applicazione del bonus sulla prima casa.
Il motivo è il venir meno del vincolo di strumentalità tra abitazione e pertinenza.
Bonus prima casa pertinenze: quando si perde l’agevolazione
Le pertinenze sono definite dall’art. 817 del Codice Civile come le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa e, sulla base dell’articolo successivo, a queste si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale.
Sono questi i due principi basilari per definire le regole in merito alla tassazione sulla cessione delle pertinenze (come box auto o garage) relative alla prima casa, soprattutto qualora il contribuente abbia beneficiato del bonus sull’abitazione principale.
Ai fini fiscali rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi dalla tassazione quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Bonus prima casa, pertinenze vincolate per 5 anni
La vendita a finalità speculativa entro i cinque anni dall’acquisto è quindi assoggettata a tassazione Irpef o ad imposta sostitutiva del 20% per la parte di plusvalenza ricavata.
Come sopra anticipato, non è tassata la plusvalenza in caso di vendita entro i cinque anni di un’unità immobiliare che, per la maggior parte del periodo compreso tra costruzione e vendita, sia stata adibita a prima casa, ovvero dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
Alla luce del quadro normativo delineato dall’Agenzia delle Entrate, la vendita della pertinenza insieme alla prima casa non genera plusvalenza e non è tassata anche se avvenute entro i cinque anni dall’acquisto, qualora l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale nella maggior parte del tempo.
Diverso è il discorso qualora si vende soltanto la pertinenza, il box auto o il garage, e non la casa: in tal caso viene meno il vincolo di strumentalità e la plusvalenza diventa reddito diverso da assoggettare a tassazione Irpef o ad imposta sostitutiva.
Ma c’è di più: oltre a pagare le imposte sulla plusvalenza ricavata, la cessione del box prima del decorso dei 5 anni dal suo acquisto determina la decadenza, limitatamente alla pertinenza, delle agevolazioni previste in materia di prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Si allega di seguito la risposta all’interpello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 22 novembre 2018:
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 83 del 22 novembre 2018
- Plusvalenza da cessione infraquinquennale di box auto separatamente dall’abitazione principale - Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa, pertinenze vincolate per 5 anni