Bonus formazione 4.0, anche nel 2021 è operativo il credito d'imposta, finalizzato al supporto della trasformazione digitale delle imprese. Dal MISE arriva il riepilogo delle istruzioni per fruire dell'agevolazione, l'aliquota riconosciuta e l'importo massimo del beneficio.
Bonus formazione 4.0, anche nel 2021 è possibile accedere al credito d’imposta dal 30 al 50 per cento, parte delle misure del Piano Nazionale Transizione 4.0.
A fornire un riepilogo delle aliquote dell’agevolazione e dell’importo massimo del beneficio è il MISE, che il 16 marzo 2021 dedica uno spazio ad hoc al bonus per la formazione 4.0.
A beneficiare del credito d’imposta per la formazione sono tutte le imprese residenti, in relazione alle spese sostenute per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori per l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Bonus formazione 4.0 anche nel 2021: dal MISE tutte le istruzioni
Il bonus formazione è una delle agevolazioni introdotte con il fine di favorire e supportare la trasformazione digitale del sistema produttivo Italiano.
Rientra quindi a pieno nel Piano Nazionale Transizione 4.0 anche il credito d’imposta per la formazione, il cui fine è favorire lo sviluppo di competenze dei lavoratori, utili per assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.
È il MISE a fornire un riepilogo generale delle istruzioni per accedere al bonus formazione 4.0.
Rientrano tra i costi ammissibili all’agevolazione quelli sostenuti per l’attività formativa destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria, e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita,
- marketing,
- informatica,
- tecniche e tecnologie di produzione.
Prima di soffermarci in maniera più dettagliata su tale aspetto, è utile dare evidenza di quelle che sono le agevolazioni previste.
L’ammontare del credito d’imposta formazione 4.0 è calibrato in base alla dimensione aziendale, secondo le seguenti aliquote e importo massimo:
Dimensioni | Aliquota | Beneficio massimo |
---|---|---|
Piccola impresa | 50 per cento | € 300.000 |
Media impresa | 40 per cento | € 250.000 |
Grande impresa | 30 per cento | € 250.000 |
La misura del credito d’imposta è aumentata al 60 per cento nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati.
Bonus formazione 4.0: spese e attività di formazione ammissibili
Per quel che riguarda le spese ammissibili, vi rientrano diversi costi correlati alle attività di formazione erogate in favore del personale dipendente.
Concorrono al calcolo del credito d’imposta spettante:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Per quel che riguarda le attività di formazione che rientrano nell’agevolazione, il MISE specifica che è necessario vengano affrontate tematiche specifiche, quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Credito d’imposta formazione 4.0: le imprese beneficiarie
Possono accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli in merito a natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione.
Requisito per accedere al bonus formazione è l’essere in regola sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed aver versato regolarmente i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.
Restano escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Come accedere al bonus formazione 4.0 e utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta maturato, in relazione alle spese in formazione 4.0 sostenute, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento ed in quelle successive, fino al termine di utilizzo dello stesso.
Il bonus fiscale può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello del sostenimento delle spese.
La procedura d’accesso all’agevolazione prevede che il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rilasci apposita comunicazione, da allegare al bilancio.
Sarà altresì necessario redigere e conservare la seguente documentazione:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Al solo fine di consentire al MISE di acquisire informazioni utili per valutare l’andamento della misura, le imprese intenzionate a fruire del bonus formazione 4.0 sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus formazione 4.0 anche nel 2021: dal MISE tutte le istruzioni