Bonus Covid erogati dalla Regione senza Irpef per professionisti, autonomi e collaboratori: a prevedere la detassazione è l'articolo 10 bis introdotto nella conversione in legge del Decreto Ristori. L'Agenzia delle Entrate conferma un'applicazione ampia con la risposta all'interpello numero 84 del 3 febbraio 2021.
Non si applica l’irpef ai bonus Covid erogati dalla Regione nel periodo di emergenza coronavirus ai professionisti e agli autonomi. La detassazione, in casi specifici, si applica anche ai collaboratori.
A confermare un’applicazione ampia dell’articolo 10 bis introdotto dalla legge di conversione del Decreto Ristori è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 84 del 3 febbraio 2021.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico.
Bonus Covid senza Irpef per professionisti, autonomi e collaboratori: detassazione ampia
Per verificare la tassazione da applicare ai bonus una tantum erogati per l’emergenza coronavirus, una delle Regioni italiane si rivolge all’Agenzia delle Entrate.
L’ente territoriale ha previsto l’erogazione di somme per il sostegno di due diverse categorie di destinatari:
- esercenti attività di libero professionista, con i seguenti requisiti:
- titolari di partita IVA attiva;
- iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata o alla Gestione separata INPS;
- attività professionale avviata prima del 1° febbraio 2020;
- domicilio fiscale nel territorio della Regione;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con i seguenti requisiti:
- iscrizione alla gestione separata INPS,
- in attività alla data del 1° febbraio 2020;
- residenza nella Regione.
Agli importi erogati è necessario applicare l’Irpef? Questa la domanda rivolta all’Amministrazione finanziaria.
Dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 84 del 2021, arriva il via libera alla detassazione. Entrambi i bonus possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 10 bis del Decreto Ristori:
“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Bonus Covid senza Irpef: quando la detassazione si applica anche ai collaboratori?
Basta una semplice analisi del testo per individuare un’applicazione ampia della norma:
- contributi di qualsiasi natura;
- erogati da chiunque;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione.
Destinatari della detassazione? Senza dubbio professionisti e autonomi. Ma, a uno sguardo più attento e a certe condizioni, anche i collaboratori.
La tipologia contrattuale dei titolari di rapporti di collaborazione, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in linea con quanto previsto dall’articolo 50 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Se, invece, la collaborazione rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR ed è possibile applicare il regime di detassazione Irpef previsto dall’articolo 10 bis del Decreto Ristori per i bonus Covid.
Ed è proprio a questa tipologia di collaboratori che i bonus Covid erogati dalla Regione sono destinati.
Nella risposta all’interpello numero 84 del 2021, infatti, si legge:
“Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa, posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si è ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 84 del 3 febbraio 2021
- Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Art. 10-bis d.l. n.137 del 2020 (decreto. Ristori)
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