Bonus casa antisismica, nel caso di lavori di demolizione effettuati congiuntamente da più imprese, non vi sono obblighi conseguenti sull'effettuazione dei lavori di ricostruzione, che potranno essere effettuati anche in maniera disgiunta, senza conseguenze sulle agevolazioni per chi compra. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 82/2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Bonus casa antisismica anche nel caso di demolizione effettuata da più imprese, e costi di ricostruzione sostenuti singolarmente.
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul bonus per l’acquisto di case antisismiche, con la risposta all’interpello n. 82 del 3 febbraio 2021.
Questa volta il focus è sulle procedure previste per le imprese di demolizione e ricostruzione, e sui passi necessari per garantire il diritto alle agevolazioni fiscali per chi compra.
Sono tre i quesiti posti, e tra questi vi è l’obbligatorietà o meno di “comunione” nel caso di acquisto di immobili da parte di due imprese, da demolire in maniera congiunta, e ricostruire successivamente alla ripartizione e suddivisione delle aree con sostenimento separato dei relativi costi.
Una situazione che non osta al riconoscimento delle agevolazioni previste per chi acquista case antisismiche, e che lascia quindi libera la scelta sulle modalità operative per l’effettuazione dei lavori di ricostruzione da parte delle imprese.
Bonus casa antisismica, scelta alle imprese su modalità di demolizione e ricostruzione
Sono due società a chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla procedura da seguire per la demolizione e ricostruzione di edifici, ai fini dell’accesso al bonus per le case antisismiche da parte dei futuri acquirenti.
Le due imprese hanno acquistato la quota indivisa di due immobili, un fabbricato abitativo ed un fabbricato adibito ad uso magazzino, che saranno oggetto di demolizione e successiva ricostruzione di due distinti fabbricati.
I lavori saranno articolati nelle seguenti fasi:
- demolizione dei fabbricati esistenti, con ripartizione dei costi tra le due imprese, in base alle quote di proprietà;
- ripartizione e divisione delle aree;
- nuova costruzione di due fabbricati, con sostenimento esclusivo dei costi da parte di ciascuna impresa e successiva alienazione.
La demolizione congiunta, e la successiva ricostruzione distinta, non ostacolano il riconoscimento del bonus casa antisismica al successivo acquirente.
L’Agenzia delle Entrate non pone paletti in merito alla scelta delle imprese sulle modalità operative per la demolizione e la successiva ricostruzione, nel caso prospettato.
Bonus casa antisismica, ricostruzione disgiunta con accesso alle agevolazioni
Nel motivare la propria interpretazione, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 82/2021 richiama a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013.
In merito all’iter per l’accesso alle detrazioni fiscali per chi compra, viene stabilito che:
“l’impresa (o le imprese) di costruzione e ristrutturazione - che provveda/no all’alienazione dell’ immobile entro i 18 mesi dalla conclusione dei lavori - abbia/no demolito e ricostruito l’edificio.”
Non è quindi rilevante, nel caso di più imprese, che tutte le fasi della demolizione o della ricostruzione debbano essere svolte congiuntamente. Appare quindi possibile la fattispecie prospettata dalle società istanti, al fine di una migliore gestione dei rapporti con clienti e fornitori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus casa antisismica, scelta alle imprese su modalità di demolizione e ricostruzione