Bonus carburante per le imprese della pesca: istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022 entro la scadenza del 31 dicembre. Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 48/E del 14 settembre 2022 le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Dall’Agenzia delle Entrate arriva il codice tributo per le imprese del settore della pesca che hanno diritto al bonus carburante per il secondo trimestre del 2022. Nella risoluzione numero 48/E del 14 settembre anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro la scadenza del 31 dicembre.
Bonus carburante secondo trimestre 2022 per le imprese della pesca: istituito il codice tributo
L’articolo 18 del DL n. 21 del 21 marzo 2022 ha introdotto un bonus carburante specifico per il settore agricolo e della pesca.
Alla luce del caro energia, per l’acquisto di gasolio e benzina necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività, è stato previsto un credito d’imposta del 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
La misura è stata confermata per il secondo trimestre solo per la pesca dal DL Aiuti. E riproposta per il terzo trimestre dal DL Aiuti bis.
Con la risoluzione numero 48/E del 14 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per utilizzare le somme a cui hanno diritto le imprese per la pesca in relazione al carburante acquistato nei mesi di aprile, maggio e giugno.
6967 è la cifra da inserire nel modello F24.
Codice tributo bonus carburante | Denominazione |
---|---|
6967 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 |
Bonus carburante secondo trimestre 2022 per le imprese della pesca: istruzioni per l’utilizzo in compensazione
Passando alle istruzioni pratiche da seguire, bisogna precisare che la sequenza di cifre non deve essere utilizzata per usufruire in generale dell’agevolazione: riguarda esclusivamente le imprese della pesca e il secondo trimestre dell’anno.
Come di consueto, dall’Agenzia delle Entrate arrivano anche le indicazioni da seguire per la compilazione del modello F24.
Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario” e in particolare in una delle due colonne:
- importi a credito compensati;
- importo a debito versati, nel caso in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Nel campo “anno di riferimento” va inserito il 2022, anno di sostenimento della spesa.
Le imprese della pesca che hanno diritto al bonus carburante hanno tempo fino alla scadenza del 31 dicembre per utilizzare in compensazione il credito d’imposta.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 48/E del 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 48 del 14 settembre 2022
- Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca di cui all’articolo 3.bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus carburante secondo trimestre 2022 per le imprese della pesca: il codice tributo per l’utilizzo