Bonus affitto anche in caso di contratto di sublocazione per una sola stanza

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto per immobili a uso non abitativo, agevolazione accessibile anche in caso di contratto di sublocazione per una sola stanza utilizzata per l'attività professionale. I chiarimenti sul credito di imposta pari al 60% del canone di locazione introdotto dal Decreto Rilancio nella risposta all'interpello numero 356 del 15 settembre 2020.

Bonus affitto anche in caso di contratto di sublocazione per una sola stanza

Bonus affitto per immobili a uso non abitativo, via libera alla fruizione del credito di imposta anche in caso di contratto di sublocazione per una sola stanza utilizzata per l’attività professionale. Agevolazione accessibile anche per il conduttore principale.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 356 del 15 settembre 2020. Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 356 del 15 settembre 2020
Accesso al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile.

Bonus affitto in caso di contratto di sublocazione, valido anche per il conduttore principale

Protagonista è un contribuente che ha stipulato un contratto di sublocazione per una stanza, che utilizza per la sua attività professionale di avvocato.

A causa dell’emergenza coronavirus, ad aprile e maggio 2020 il professionista ha subito una riduzione del fatturato rispetto agli stessi mesi del 2019 che supera il 50%.

Alla luce della situazione descritta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se è possibile beneficiare del bonus affitto per immobili a uso non abitativo pari al 60% del canone di locazione.

A introdurre l’agevolazione è stato il Decreto Rilancio con l’articolo 28, in cui si legge:

“Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione (...) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Con la risposta all’interpello numero 356 del 15 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria concede il suo via libera:

“l’Istante potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa”.

Il documento, inoltre, sottolinea che anche il conduttore principale potrà beneficiare del bonus affitto, considerando anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta per il calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento.

Bonus affitto anche in caso di contratto di sublocazione per una sola stanza

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla particolare formula contrattuale sulla base della quale il contribuente utilizza la stanza dell’immobile per le sue attività professionali.

È la circolare numero 14 del 6 giugno 2020 a definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione dell’agevolazione e a stabilire che sono ammissibili i contratti di locazione così come identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e in linea con quanto stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nella fattispecie rappresentata la durata del contratto di sublocazione stipulato dal professionista istante è regolato dall’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che contiene la disciplina della durata delle «locazioni e sublocazioni» di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, applicabile anche «anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo»

Il contratto stipulato dal contribuente conserva inoltre una autonoma rilevanza economica e rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del bonus affitto: il professionista, quindi, può beneficiarne per contrastare gli effetti economici negativi dell’emergenza coronavirus sulla sua attività, in linea con gli obiettivi indicati dalla norma.

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