Bonus Renzi per i percettori di cassa integrazione: nella CU 2021 trova spazio la salvaguardia per gli incapienti causa Covid-19. Non sarà tenuto alla restituzione della somma non spettante chi ha percepito redditi in no tax area.
Bonus Renzi salvo per i lavoratori in cassa integrazione: nella CU 2021 trova spazio la clausola di salvaguardia, che salva dal rischio restituzione i lavoratori incapienti causa Covid.
È stato il decreto Rilancio a disporre che, per il 2020, non è sempre dovuta la restituzione del bonus Irpef erogato ai lavoratori in no tax area. Sarà in sede di compilazione della certificazione unica 2021 che il datore di lavoro dovrà indicare il reddito contrattuale, così come il reddito effettivamente erogato in favore dei lavoratori percettori della cassa integrazione Covd-19.
Si ricorda che se la cassa integrazione è stata pagata dall’INPS, in capo al lavoratore percettore degli ammortizzatori sociali Covid-19 sorge l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Se per il bonus Renzi ed il Trattamento Integrativo non sorge l’obbligo di restituzione, resta in ogni caso dovuta l’eventuale imposta a debito emersa dal modello 730/2021.
Bonus Renzi e cassa integrazione: nella CU 2021 la salvaguardia per gli incapienti
La scadenza per l’invio telematico e la consegna della certificazione unica 2021 è fissata al 16 marzo. In vista del termine unico, è bene fare il punto delle novità con le quali si trovano a fare i conti consulenti, sostituti e lavoratori.
Come anticipato, una tra queste è la clausola di salvaguardia, prevista dall’articolo 128 del decreto legge n. 34/2020.
Per evitare di gravare economicamente sui lavoratori già danneggiati dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria, è stato previsto - esclusivamente per il 2020 - che sia il bonus Irpef (ex bonus Renzi) che il trattamento integrativo spettino anche nel caso di incapienza ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione Covid-19, ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Il datore di lavoro ha quindi riconosciuto il bonus Irpef, nella prima busta paga utile o entro i termini del conguaglio, anche per il periodo in cui il lavoratore ha fruito della cassa integrazione, calcolando l’importo dovuto in base alla retribuzione contrattuale e non in base agli importi delle misure di sostegno.
La clausola di salvaguardia per il bonus Renzi entra nella certificazione unica 2021, il modello CU (ex CUD), con una sezione dedicata proprio a tale fattispecie.
Nello specifico, il sostituto d’imposta è tenuto a compilare i punti 478, 479 e 480 del modello CU 2021, anche nel caso di pagamento della cassa integrazione Covid-19 da parte dell’INPS.
Bonus Renzi e cassa integrazione, come compilare la CU 2021 per la clausola di salvaguardia
Come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello CU 2021, il sostituto d’imposta dovrà:
- barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito;
- compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir , effettivamente erogato;
- compilare il punto 480, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nell’ipotesi in cui vengano conguagliate più certificazioni uniche, il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio compila i punti di cui sopra considerando anche il minor reddito derivante dagli ammortizzatori sociali erogati dal precedente sostituto.
La compilazione è necessaria, specifica l’Agenzia delle Entrate, anche in caso di pagamento della cassa Covid-19 da parte dell’INPS. In tal caso, il datore di lavoro riporta nel punto 479 il minor reddito percepito dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Di contro, l’INPS non dovrà compilare la presente sezione, ma sarà invece tenuta alla compilazione dell’annotazione (cod. KK) con la seguente descrizione:
“Gli importi riportati al punto 2 riguardano esclusivamente somme relative a misure a sostegno del lavoro di cui al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25”
Tra le indicazioni fornite dalle Entrate, si segnala infine che in presenza di ulteriori certificazioni uniche rilasciate da diversi sostituti d’imposta, il contribuente dovrà obbligatoriamente fare la dichiarazione dei redditi. L’importo riportato nel punto 2 dovrà essere indicato nel modello 730, nella colonna 8 della sezione relativa alla riduzione della pressione fiscale.
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