Doppia CU e cassa integrazione, modello 730 obbligatorio per il lavoratore. Ad ormai pochi giorni dalla scadenza per la consegna della certificazione unica 2021, facciamo il punto sulle regole previste per i lavoratori che hanno percepito gli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.
Doppia CU per i lavoratori percettori della cassa integrazione: è obbligatorio presentare il modello 730/2021.
Ad ormai pochi giorni dalla scadenza per la consegna e l’invio della certificazione unica 2021, è bene fare il punto delle regole previste per i lavoratori percettori della cassa integrazione nel corso del 2020.
L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 non riguarderà tutti i lavoratori in cassa integrazione, ma soltanto coloro che hanno beneficiato del pagamento sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali.
In tal caso, il lavoratore si troverà a percepire una doppia certificazione unica, il modello CU 2021, e ambedue le dichiarazioni ricevute saranno necessarie ai fini della messa a punto del modello 730/2021.
Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio
Tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno, hanno avuto più di un sostituto d’imposta, sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
La stessa regola si applica, in specifici casi, anche a chi ha percepito importi a titolo di cassa integrazione o FIS. Alla luce dell’elevato numero di lavoratori che si troveranno in tale condizione, soffermiamoci su questo aspetto.
L’obbligo di presentare il modello 730/2021 riguarda, nello specifico, i lavoratori che hanno percepito importi a titolo di cassa integrazione con pagamento da parte dell’INPS.
In tal caso, verranno infatti rilasciate due certificazioni uniche:
- il modello CU dell’INPS, da scaricare online sul portale dell’Istituto, necessario per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione;
- il modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, necessario per l’appunto per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente erogati dal datore di lavoro.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto, si troveranno di fronte al doppio binario per la certificazione delle somme percepite ben 16.336.902 lavoratori che, nel corso del 2020, hanno percepito la cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Come previsto in linea generale, anche in caso di CUD rilasciato dall’INPS in relazione alla cassa integrazione, i dati relativi ai redditi percepiti dal lavoratore saranno indicati all’interno del modello 730 precompilato 2021.
Si legge infatti sul sito dell’Agenzia delle Entrate che all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata sono presenti le informazioni estrapolate dai dati della certificazione unica trasmessa e consegnata al lavoratore dipendente (o pensionato) da parte del sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico.
Doppia CU e cassa integrazione: modello 730/2021 obbligatorio e rischio conguaglio a debito
Una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover fare i conti con il conguaglio a debito in seguito alla presentazione del modello 730.
In sostanza, considerando che ciascun sostituto applica le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite.
Il risultato emerso dalla dichiarazione dei redditi comporterà, a seconda delle specifiche casistiche, un conguaglio a credito o debito.
Il rischio di dover fare i conti con un’Irpef più elevata di quella già applicata sullo stipendio da un lato e sull’indennità corrisposta a titolo di cassa integrazione dall’altro, riguarda anche i tanti lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.
A tal proposito si ricorda che il decreto Rilancio, all’articolo 128, ha introdotto un meccanismo di salvaguardia in relazione al bonus Irpef erogato ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione Covid.
Questi, anche se incapienti per effetto del minor reddito prodotto a causa della crisi conseguente all’emergenza sanitaria, conservano il diritto a beneficiare sia del bonus Renzi di 80 euro che del nuovo bonus fino a 100 euro introdotto a partire dal 1° luglio 2020.
Il meccanismo di salvaguardia è però relativo esclusivamente al bonus Irpef erogato in busta paga, in caso di incapienza. Non cambiano invece le regole ordinarie previste per il calcolo delle imposte dovute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
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