Il refuso non rende nullo avviso di accertamento

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

L'avviso di accertamento non è necessariamente nullo in caso di refuso: analizziamo insieme l'interessante principio statuito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 21313/2018.

Il refuso non rende nullo avviso di accertamento

Se la motivazione contiene dei meri errori di redazione, l’avviso di accertamento è comunque legittimo se i refusi non sono tali da menomare la motivazione dell’atto e da non compromettere in maniera significativa e pregiudizievole il diritto di difesa del contribuente.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 21313/2018.

I fatti – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e IVA su un’attività di intermediazione immobiliare, in relazione alla quale l’Ufficio aveva imputato ad alcune compravendite la provvigione del 4%, anziché del 2%, ed aveva rettificato in aumento alcune operazioni rispetto al dichiarato.

Nel ricorso, respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente richiedeva la nullità dell’atto a causa della presenza di “gravi errori di calcolo” che avrebbero reso impossibile il corretto esercizio del diritto di difesa.

Medesima sorte toccava all’appello, anch’esso respinto dai giudici della CTR, che avevano rifiutato la tesi della nullità dell’atto in quanto, pur ammettendo la presenza degli errori di redazione, conteneva in maniera corretta e chiara le ragioni di fatto e di diritto necessarie all’esercizio del diritto di difesa, peraltro puntualmente esercitato dalla società accertata. Inoltre, l’Ufficio “aveva chiarito la portata di detti errori materiali ove, nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ha compiutamente puntualizzato la portata dei refusi sulle cifre evidenziando che gli stessi non risultano aver variazioni all’effettiva quantificazione dell’accertamento ed alle motivazioni sottese a suo fondamento.’”

La società proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 42 (non 43, come erroneamente riportato in sentenza) del DPR 600/1973 nel punto in cui la sentenza di secondo grado aveva ritenuto idonea e non lesiva dei diritti la motivazione posta a base dell’avviso di accertamento.

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i motivi e ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle entrate.

La decisione – Nella controversia in commento si discute sulla legittimità dell’atto impositivo in presenza di alcuni “meri errori di redazione” secondo quanto previsto dall’articolo 42, commi 2 e 3 del DPR 600 del 1973 che dispone la necessità che l’atto sia “motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”, la cui assenza determina la nullità dell’avviso stesso.

Il contribuente accertato aveva invocato la nullità dell’avviso di accertamento perché contenente in motivazione “gravi errori di calcolo” che avrebbero reso impossibile la ricostruzione dell’imponibile accertato.

Sul punto i giudici di legittimità, confermando il giudizio di merito, hanno constatato che gli errori di redazione di cui si doleva il contribuente erano riferiti solo ad un modesto differenziale sul reddito dichiarato dallo stesso e non erano stati tali “da menomare la motivazione dell’avviso, tanto che quest’ultimo era stato compiutamente impugnato dal contribuente, che aveva potuto avere, fin dall’inizio, piena contezza della pretesa.”

A tutela del diritto di difesa della controparte, peraltro, l’Ufficio si era impegnato a fornire tutti gli ulteriori chiarimenti necessari con riferimento alle percentuali provvigionali applicate e alle altre rettifiche sulle operazioni di vendita, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel citato articolo 42.

Gli errori dedotti dalla controparte, quindi, non essendo significativi e pregiudizievoli del diritto di difesa sono irrilevanti in termini di legittimità dell’atto e detto principio vale in tutte le ipotesi in cui eventuali refusi contenuti nella motivazione dell’atto impositivo non incidono in maniera significativa sulla quantificazione dell’effettiva entità dell’accertamento.

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