L'INPS con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 fornisce i chiarimenti in merito all'aumento delle pensioni per le mensilità fino a dicembre e per la tredicesima. La rivalutazione anticipata, prevista dal Decreto Aiuti bis, si applica ai trattamenti fino a 2.692 euro.
Aumento pensioni dal 1° ottobre 2022: a chi spetta l’anticipo della rivalutazione degli assegni?
L’INPS nella circolare n. 114 del 13 ottobre 2022, fornisce i chiarimenti sulle categorie di beneficiari e le istruzioni per il riconoscimento dell’aumento.
Si tratta dell’anticipo della rivalutazione prevista dal 1° gennaio 2023, riconosciuto da ottobre a dicembre, incluso sulla tredicesima.
La misura è stata prevista dal Decreto Aiuti bis per sostenere il potere d’acquisto dei trattamenti di importo pari o inferiore a 2.692 euro.
L’Istituto fornisce le istruzioni per il calcolo e sulla modalità di visualizzazione dell’importo sul cedolino.
Aumento pensioni: a chi spetta la rivalutazione anticipata dal 1° ottobre? I chiarimenti INPS
L’INPS nella circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 fornisce i chiarimenti relativi all’aumento delle pensioni previsto per le mensilità fino a dicembre, compresa la tredicesima.
La rivalutazione anticipata delle pensioni è stata introdotta dall’articolo 21 del Decreto Aiuti bis per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere d’acquisto dei pensionati.
Come si legge nel testo del decreto, l’aumento anticipato degli importi:
“è disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023.”
La perequazione, infatti, adegua gli importi delle pensioni all’aumento dei prezzi e li protegge dall’inflazione. Si applica nel gennaio di ogni anno e fa riferimento ai dati relativi all’inflazione dell’anno precedente.
Possono beneficiare di questo incremento anticipato tutti i titolari di trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a 2.692 euro. Pertanto, non tutti i pensionati avranno diritto a beneficiare della misura.
L’INPS, come specificato anche nella circolare n. 197/2021, chiarisce che per determinare l’importo complessivo alla base della perequazione vengono considerate le prestazioni:
- memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, non erogate dall’INPS e assoggettabili alla perequazione cumulata;
- erogate dall’INPS.
Tra le prestazioni erogate dall’INPS, però, non sono considerate quelle:
- a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- di accompagnamento a pensione, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Nel caso specifico delle pensioni dei giornalisti iscritti all’INPGI, l’Istituto ricorda che nonostante il trasferimento alla gestione INPS si applica la perequazione definitiva per il 2021 all’1,9 per cento, in quanto già in vigore prima del trasferimento.
Infine, per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, l’aumento perequativo può essere applicato alle pensioni di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e alla pensione per sordi e ciechi.
Non trova, invece, applicazione per le indennità di natura assistenziale, come l’indennità di accompagnamento, per ciechi parziali, per ciechi assoluti, di comunicazione, di frequenza e indennità di talassemia.
Aumento pensioni: dall’INPS i chiarimenti su calcolo e modalità di pagamento
Gli importi da erogare, considerando il limite massimo di 2.692 euro e il minimo di 524,35 euro, sono aumentati come indicato nella tabella.
DA | A | AUMENTO PERCENTUALE | INCREMENTO MASSIMO NELLA FASCIA | INCREMENTO MASSIMO DI SALVAGUARDIA | LIMITE DI SALVAGUARDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° fascia | 0 | 2.097,40 euro | 2,00 per cento | 41,95 euro | ||
2° fascia | 2097,41 euro | 2.621,75 euro | 1,80 per cento | 9,44 euro | ||
3° fascia | 2621,76 euro | 2.692,00 euro | 1,50 per cento | 1,05 euro | ||
4° fascia | 2692,01 euro | 2744,44 euro | 52,44 euro | 2.744,44 euro |
Il limite di salvaguardia è dato da 2.692 euro maggiorato di 52,44 euro e quindi pari a 2.744,44 euro.
L’INPS sottolinea nella circolare n. 114 che l’aumento delle pensioni sarà attribuito d’ufficio per le mensilità da ottobre a dicembre compresa la tredicesima, dove prevista.
Nel cedolino, questo importo sarà indicato alla voce “Incremento D.L. Aiuti bis”.
L’importo è soggetto ad IRPEF, che sarà tassato per ogni mensilità erogata. Nel caso delle pensioni della gestione privata sarà presente una specifica voce “Conguaglio IRPEF anno in corso”, mentre per quella della gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF esposta normalmente.
Nel modello “OBIS M” saranno visibili sia l’incremento loro che la relativa tassazione.
Per i trattamenti pensionistici che prevedono un pagamento annuale o semestrale, l’aumento sarà erogato nella rata di gennaio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aumento pensioni: a chi spetta la rivalutazione anticipata dal 1° ottobre? I chiarimenti INPS