Attività professionali, tra quelle esercitabili dall'esperto contabile iscritto alla sezione B dell'albo ci sono la tenuta dei libri contabili, fiscali e del lavoro di associazioni, persone fisiche o giuridiche e la revisione e certificazione contabile degli stessi enti, ad esclusione delle società di capitali.
Quali sono le attività professionali che possono essere esercitate da un esperto contabile iscritto nella sezione B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili?
A rispondere è lo stesso CNDCEC, nel documento del 10 marzo 2021.
Agli esperti contabili, oggetto della risposta, è permesso:
- tenere i libri contabili, fiscali e del lavoro di associazioni, persone fisiche o giuridiche (e tra queste ultime devono ricomprendersi anche le società di capitali);
- effettuare attività di revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali.
Attività professionali: quali può esercitare un esperto contabile iscritto all’albo nella sezione B?
Tra le attività professionali, quali sono quelle esercitabili da un esperto contabile iscritto nella sezione B dell’apposito albo?
A fornire chiarimenti è lo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nel documento del 10 marzo 2021 il CNDCEC chiarisce il perimetro delle attività ricomprese nell’art. 1, comma 4, lettera a), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
La norma disciplina la costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in base a quanto stabilito dall’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
L’art. 1, comma 4, lett. a), dell’ordinamento professionale specifica che agli iscritti nella Sezione B, “Esperti contabili”, dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica nell’attività di “tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali”.
Il CNDCEC chiarisce quinti in quale senso deve essere interpretata la norma.
Agli esperti contabili sono consentite le seguenti attività:
- tenere i libri contabili, fiscali e del lavoro di associazioni, persone fisiche o giuridiche (e tra queste ultime devono ricomprendersi anche le società di capitali);
- effettuare attività di revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali.
Il limite dell’attività degli esperti contabili coincide con l’inizio dell’attività dei revisori legali.
In tal senso viene motivata la limitazione alle persone giuridiche diverse dalle società di capitali, che interessa soltanto lo svolgimento dell’attività di revisione e certificazione contabile.
Nelle società di capitali, infatti, l’attività di revisione è riservata ai revisori legali e alle società di revisione.
Tali soggetti devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia o, nei casi previsti dalla legge, in quello dei componenti del collegio sindacale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il CNDCEC si esprime sulle attività professionali degli esperti contabili