L'art. 4 della Costituzione sancisce il diritto “al lavoro”, un principio e non una norma giuridica
Il lavoro è il mezzo con il quale le persone non solo si sostengono economicamente, ma è anche lo strumento con cui esprimono la loro personalità e contribuiscono allo sviluppo della società.
Ebbene, in un periodo di crisi economica ed occupazionale come quello attuale, il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, finisce ancora di più sotto i riflettori e ci induce a ragionare su come, e in che misura, lo Stato possa agire per renderlo effettivo.
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
Recita l’articolo 4 della nostra Costituzione.
Un principio cardine, quello lavorista, già enunciato in apertura della carta costituzionale nell’articolo 1:
“L’Italia è una Repubblica (...) fondata sul lavoro”
La possibilità di svolgere un’attività in cambio di un compenso è perciò un diritto che spetta a tutti i cittadini ed è volto ad assicurare loro i mezzi per una vita dignitosa, senza i quali il godimento delle libertà civili risulterebbe soltanto una formula vuota.
Come dovrebbe agire, quindi, la Repubblica per dare respiro ai propri cittadini in cerca di un impiego nei momenti di crisi che ciclicamente coinvolgono le attività produttive?
In questo senso, venendo proprio ai giorni nostri, ci si chiede se siano realmente efficaci, oltre ad essere costituzionalmente legittime, le misure messe in campo dal Governo a sostegno dell’occupazione in piena pandemia. Una fra tutte: il divieto dei licenziamenti imposto alle aziende.
Il diritto del lavoro nella Costituzione: l’articolo 4 e le misure per l’occupazione
È vero, secondo la Costituzione lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni idonee affinché ciascuno possa lavorare.
È altrettanto vero, però, che da tale dovere non discende automaticamente l’obbligo di trovare un’occupazione a chi ne è privo o di costringere un datore di lavoro qualsiasi a mantenere a tutti i costi in servizio un dipendente.
Sotto quest’ottica il diritto al lavoro potrebbe essere visto come quello alla salute: ciascun cittadino italiano ha il diritto di essere curato, ma nessuno può pretendere che lo Stato ripristini una condizione di salute nel malato poiché un potere di questo genere non appartiene allo Stato.
E allora fino a che punto l’autorità governativa può intervenire a correggere le storture di una domanda e di un’offerta di lavoro che, specie nel pieno di una pandemia globale, paiono allontanarsi sempre di più?
Un’azione troppo incisiva e mal calibrata da parte dell’esecutivo, infatti, rischia di mettere a rischio l’intera struttura sociale e di creare, paradossalmente, ulteriori criticità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’articolo 4 della Costituzione e il “diritto al lavoro”