La riforma del terzo settore ha rimodulato numerosi aspetti economico-fiscali del panorama associativo, specificando nel dettaglio la portata applicativa delle normative previste per il no profit e modificando inoltre l'ampiezza delle disposizioni legislative, prevedendo particolari specifiche per le diverse categorie di ETS.
Una delle criticità più forti nel percorso di apprendimento della nuova riforma risiede probabilmente nella comprensione del nuovo equilibrio tracciato dal legislatore che scinde la classificazione delle attività svolte dagli enti da quelle definibili commerciali o non commerciali.
Il legislatore ha previsto particolari normative per poter ben comprendere ai fini degli utilizzatori quali sono i requisiti che un’associazione deve rispettare per far sì che l’attività da essa esercitata possa essere considerata come non commerciale.
Una tipologia di attività in particolare è però spesso oggetto di dibattiti, è infatti consueto sentir discutere in merito alla commercialità, o non, attribuibile alla somministrazione di alimenti e bevande svolta da particolari categorie di enti.
Definire correttamente la commercialità di un’attività svolta da un ente è di fondamentale importanza in quanto da tale classificazione derivano anche i diversi adempimenti che lo stesso ente dovrà effettuare, ed i conseguenti limiti che non dovrà superare per non rischiare di perdere la qualifica stessa di ente non commerciale.
Tale premessa è necessaria al fine di poter identificare gli adempimenti e le regole che dovrà rispettare un ente intenzionato a svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
APS o ODV: natura commerciale della somministrazione di alimenti e bevande
Apriamo l’approfondimento con una riflessione.
Prima ancora che il legislatore, con il d.lgs 117/2017 mettesse in moto la riforma del terzo settore, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande era molto diffusa e svolta dai circoli e dalle associazioni in genere in occasione dei ritrovi dei soci, per ravvivare una manifestazione presso cui era richiesta la loro presenza o per sostenere una attività di raccolta fondi.
Il dibattito quindi sulla natura di tale attività ha radici profonde.
Il legislatore con l’avvento della riforma del terzo settore ha ravvivato l’argomento e ne ha delimitato in maniera più chiara i confini.
Scendendo nel dettaglio ha previsto la decommercializzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per due degli enti facenti parte la nuova struttura del panorama del terzo settore quali, le APS e le ODV.
Chiaramente la decommercializzazione di tale attività sarà possibile solo al ricorrere di determinati requisiti, diversi per ciascuna tipologia di associazione e in particolari modalità.
Vi sono alcuni criteri però comuni ad entrambe le categorie associative, quali:
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in maniera complementare e secondaria rispetto all’attività istituzionale;
- tale attività non deve generare utili, è infatti necessario che le entrate derivanti dall’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande siano a mera copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della medesima attività.
Scendendo poi nel dettaglio, andando ad analizzare le due categorie, per quanto riguarda le ODV, Organizzazioni di Volontariato, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata come di natura non commerciale anche se svolta in forma organizzata e professionale a patto che sia prestata solo in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Per le APS,Associazioni di Promozione Sociale, il discorso è diverso, ed è stato ancor più modellato dal legislatore attraverso le nuove previsioni normative.
Le APS e la gestione del bar del circolo: ieri ed oggi
Le associazioni di promozione sociale, a fronte di quanto previsto dal legislatore con il d.lgs 117/2017 possono ad oggi svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che essa sia considerata come di natura commerciale, anche avvalendosi della gestione di un bar, a patto che però rispettino le seguenti caratteristiche:
- devono essere ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,oltre ad essere iscritte nell’apposito registro, e le loro finalità assistenziali devono essere riconosciute dal Ministero dell’interno.
In altre parole le APS devono assumere le vesti di mense aziendali o di circoli cooperativi od essere affiliati ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno;
- la somministrazione di alimenti o bevande può essere effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
- dovrà essere strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- dovrà essere effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- l’APS per lo svolgimento di tale attività non dovrà avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Al rispetto dei requisiti sopra esposti l’attività sarà considerata come non commerciale anche se effettuata verso corrispettivi specifici.
A questo punto mi preme soffermarmi su un particolare di non poco conto che è stato modificato dal legislatore alla luce della riforma del terzo settore e che riguarda i possibili soggetti fruitori del servizio.
La normativa infatti alla lettera a) del comma 4 dell’art. 85 del d.lgs 117/2017 specifica che l’attività si dovrà rivolgere “agli associati e ai familiari conviventi degli stessi”, manca quindi una particolarità non di poco conto.
Prima della riforma le associazioni definibili come circoli, affiliati ad enti a carattere nazionali erano soliti far entrare al loro interno i soci dei circoli nazionali, i cosiddetti affiliati, in quanto soci ma non della sede locale quanto del comparto sovraordinato.
Al fine di poter quindi considerare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come di natura non commerciale il circolo APS dovrà ad oggi anche verificare che il socio sia effettivamente associato a tale APS e non più solamente all’ente nazionale al quale risulta essa stessa affiliata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: APS o ODV: attività di somministrazione alimenti e bevande