Anche senza gravi indizi di violazione delle norme fiscali, è possibile accedere ai locali del contribuente in parte destinati alla propria attività economica e in parte ad abitazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 5331 del 21 febbraio 2023
Se la posizione logistica dei locali del contribuente in cui l’Amministrazione finanziaria effettua un accesso, un’ispezione o una verifica sono in parte destinati alla propria attività economica e in parte all’abitazione, e le due aree sono agevolmente comunicabili tanto da consentire il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi, si tratta di locali destinati “anche” ad abitazione e non “esclusivamente” ad abitazione.
In tal caso, oltre alla lettera d’incarico del Capo Ufficio, è sufficiente l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica anche senza la sussistenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5331 del 21 febbraio 2023.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 5331 del 21 febbraio 2023
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5331 del 21 febbraio 2023
I fatti dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5331 del21 febbraio 2023
La controversia è sorta a seguito della notifica di un avviso di accertamento recante il maggior imponibile dovuto, calcolato sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza ai danni del titolare di una attività commerciale, durante la quale erano state rinvenute una serie di brogliacci relativi alla vendita di merce “in nero”.
Avverso l’atto impositivo il contribuente ha proposto ricorso lamentando, per quanto di interesse, l’illegittimità dell’accesso presso i locali nei quali era stata acquisita la documentazione, perché adibiti esclusivamente ad abitazione e dunque in assenza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il ricorso è stato accolto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale, ma il giudizio è stato ribaltato dalla CTR che ha confermato la legittimità dell’atto impositivo. A parere dei giudici d’appello era da considerarsi legittima l’acquisizione della documentazione presso il locale-taverna dell’immobile del contribuente, ritenendolo adibito ad una funzione “mista” di abitazione/luogo di esercizio dell’attività, rispetto al quale era rituale e sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ex art. 52, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’accesso e l’acquisizione della documentazione posta poi a fondamento dell’avviso d’accertamento.
La Corte di cassazione ha respinto la tesi del contribuente accertato.
La posizione della Corte di Cassazione sull’accesso all’ufficio-taverna per verifica fiscale
In tema di accessi, ispezioni e verifiche l’art. 52 in materia di IVA, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall’art. 33, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973, è possibile distinguere tre ipotesi.
La prima riguarda il caso in cui l’accesso presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. In tal caso gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell’autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono.
Quando invece i luoghi nei quali il personale dell’agenzia delle entrate o i militari della GdF accedono siano deputati ad un utilizzo misto, ossia anche abitativo, il maggior controllo è assicurato dalla provenienza dell’autorizzazione dal Procuratore della Repubblica.
Non ne muta dunque il contenuto, perché, a fronte della scelta del contribuente di destinare ad uso promiscuo i locali della sua abitazione anche a scopi commerciali, per tali intendendosi anche quelli in cui sono compiute ed evase le attività e le incombenze amministrative dell’attività commerciale medesima, il bilanciamento degli interessi in gioco è assicurato dall’emissione dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
Quanto poi alla identificazione del concetto di “uso misto o promiscuo”, dei locali, va confermato il consolidato principio secondo il quale il significato non si riduce alla sola ipotesi in cui i locali siano fisicamente e contestualmente utilizzati ad uso economico-professionale e ad uso abitativo, circostanza in verità ben rara nella pratica, ma ricorre ogni qual volta si riscontri l’agevole possibilità di comunicazione interna tra gli ambienti, che consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi.
Qualora, invece, l’accesso deve compiersi in locali diversi da quelli deputati all’attività economica esercitata, per essere invece destinata ad abitazione del contribuente, il secondo comma dell’art. 52 prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata solo dal Procuratore della Repubblica e che inoltre si tratti di ipotesi in cui sia rappresentata la sussistenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.
È solo questa l’ipotesi in cui l’autorizzazione deve essere accompagnata da specifiche emergenze indiziarie, tali da giustificare l’invadenza nel domicilio del contribuente, inteso non quale domicilio fiscale ma quello adibito in via esclusiva alla sua sfera privata.
Nel caso di specie il giudice regionale ha rilevato che la posizione logistica dei locali del contribuente, in parte destinati alla propria attività economica, in parte all’abitazione, compresi in un unico manufatto edilizio posto ad angolo tra due strade, assicurasse l’agevole comunicazione tra le due aree.
Si tratta, pertanto, di locali destinati “anche” ad abitazione e non “esclusivamente” ad abitazione, con la conseguenza che l’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica non deve recare l’indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme fiscali a giustificazione dell’accesso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ufficio-taverna: accesso consentito anche in assenza di gravi indizi di evasione