Welfare aziendale 2024, focus sulle novità in materia di fringe benefit nella circolare n. 5/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 marzo. Tra gli aspetti di rilievo le regole per la fruizione del bonus affitto e mutuo per i dipendenti, alternativi rispetto alle altre agevolazioni sulle medesime spese tra cui le detrazioni IRPEF
Welfare aziendale 2024 al centro della circolare n. 5/E pubblicata il 7 marzo dall’Agenzia delle Entrate.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, l’Agenzia torna sulle regole di fruizione dei fringe benefit, a partire dai limiti di beni e servizi riconosciuti ai dipendenti esclusi dalla calcolo del reddito imponibile.
La soglia sale a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e raddoppia in presenza di figli a carico.
Nel welfare aziendale entrano inoltre nuove spese: sarà possibile per le aziende riconoscere ai propri dipendenti somme in busta paga per il rimborso dell’affitto o degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
In presenza di fringe benefit erogati per tali spese verrà meno la possibilità di fruire di altre agevolazioni, tra cui gli sconti IRPEF.
Welfare aziendale 2024, pubblicata la circolare AdE: bonus affitto e mutuo alternativi agli sconti IRPEF
La circolare n. 5/E del 7 marzo si sofferma sulle novità che interessano per l’anno in corso le misure di welfare aziendale, così come sulle agevolazioni specifiche sul fronte del lavoro turistico e sugli effetti fiscali del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Di particolari rilievo i chiarimenti in materia di fringe benefit, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
In primis la circolare specifica che per l’anno in corso non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori entro il limite di 1.000 euro.
La soglia dei fringe benefit esentasse sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
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Oltre a confermare la possibilità di erogare fringe benefit in busta paga per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, la Legge di Bilancio 2024 ha incluso nell’elenco delle somme agevolate anche quelle erogate a copertura dell’affitto o degli interessi sul mutuo relativi alla prima casa, intesa come abitazione principale ossia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il riconoscimento di fringe benefit a copertura delle spese di affitto e mutuo sbarrerà le porte alla fruizione di altre agevolazioni da parte del contribuente sui medesimi costi.
Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare sul welfare aziendale:
“resta fermo che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.”
Il rimborso da parte del datore di lavoro comporterà quindi il venir meno ad esempio degli sconti IRPEF in dichiarazione dei redditi.
Una regola che in ogni caso dovrebbe applicarsi esclusivamente in caso di riconoscimento dei fringe benefit a copertura integrale delle spese sostenute per affitto o mutuo.
Salvo diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per le quote effettivamente rimaste a carico del contribuente continueranno ad essere fruibili le ulteriori agevolazioni fiscali previste per legge.
Welfare aziendale, fringe benefit su affitto e mutuo anche con contratto intestato al coniuge o altri familiari
Sempre sul fronte delle misure di welfare aziendale per affitto e mutuo, l’Agenzia delle Entrate specifica che i datori di lavoro potranno riconoscere rimborsi ai dipendenti in relazione a:
“immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”
Anche in caso di contratto d’affitto o di mutuo intestato al coniuge o ad un altro familiare tra quelli indicati all’articolo 12 del TUIR, resterà possibile beneficiare della normativa agevolata relativa ai fringe benefit, a patto che l’immobile in affitto o gravato da mutuo sia l’abitazione principale del lavoratore.
Sul fronte invece della locuzione spese per l’affitto, l’Agenzia delle Entrate specifica che si dovrà far riferimento al canone indicato nel contratto registrato, versato nel corso dell’anno.
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