Il rilascio del visto di conformità resta riservato ai professionisti iscritti agli ordini. La Corte Costituzionale ha bocciato la proposta avanzata dai tributaristi
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Resta precluso ai tributaristi il rilascio del visto di conformità su dichiarazioni dei redditi e IVA.
La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla questione legata ad una possibile apertura ha confermato la legittimità del perimetro attuale, limitato ai professionisti iscritti agli albi individuati dal Dlgs n. 241/1997.
Secondo la Corte una disciplina meno restrittiva non offrirebbe le stesse garanzie di attitudine, affidabilità e sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività.
Visto di conformità: resta riservato ai professionisti iscritti agli ordini
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 23 luglio 2024 si è espressa sulla questione relativa all’apposizione del visto di conformità e alla possibile apertura anche ai tributaristi, come richiesto dalla Lapet e dopo che lo scorso febbraio il Consiglio di Stato aveva evidenziato questioni di incostituzionalità e rinviato appunto il giudizio alla Corte Costituzionale.
La Corte, dunque, conferma quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 241/1997 (articolo inserito dall’art. 1 del Dlgs n. 490/98), per cui il visto può essere rilasciato su richiesta del contribuente dai soggetti indicati alle lettere a) e b), dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98, e cioè:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Come si legge nel testo della sentenza:
“la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività.”
Inoltre, specifica la Corte, bisogna considerare:
“il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità.”
Per questo motivo dunque :
“non è irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento.”
Soddisfazione da parte del presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, dal momento che:
“nella sentenza si osserva che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi dal momento che la legge n. 4 del 2013 ribadisce il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un’attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti.”
Di seguito il testo integrale della pronuncia della Corte Costituzionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visto di conformità: resta riservato ai professionisti iscritti agli ordini