Il rilascio del visto di conformità resta riservato ai professionisti iscritti agli ordini. La Corte Costituzionale ha bocciato la proposta avanzata dai tributaristi
Resta precluso ai tributaristi il rilascio del visto di conformità su dichiarazioni dei redditi e IVA.
La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla questione legata ad una possibile apertura ha confermato la legittimità del perimetro attuale, limitato ai professionisti iscritti agli albi individuati dal Dlgs n. 241/1997.
Secondo la Corte una disciplina meno restrittiva non offrirebbe le stesse garanzie di attitudine, affidabilità e sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività.
Visto di conformità: resta riservato ai professionisti iscritti agli ordini
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 23 luglio 2024 si è espressa sulla questione relativa all’apposizione del visto di conformità e alla possibile apertura anche ai tributaristi, come richiesto dalla Lapet e dopo che lo scorso febbraio il Consiglio di Stato aveva evidenziato questioni di incostituzionalità e rinviato appunto il giudizio alla Corte Costituzionale.
La Corte, dunque, conferma quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 241/1997 (articolo inserito dall’art. 1 del Dlgs n. 490/98), per cui il visto può essere rilasciato su richiesta del contribuente dai soggetti indicati alle lettere a) e b), dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98, e cioè:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Come si legge nel testo della sentenza:
“la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività.”
Inoltre, specifica la Corte, bisogna considerare:
“il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità.”
Per questo motivo dunque :
“non è irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento.”
Soddisfazione da parte del presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, dal momento che:
“nella sentenza si osserva che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi dal momento che la legge n. 4 del 2013 ribadisce il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un’attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti.”
Di seguito il testo integrale della pronuncia della Corte Costituzionale.
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