Sicurezza sul lavoro, sospensione dell'attività per gravi violazioni alla luce delle novità del Decreto Fiscale 2022, convertito in legge: la circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021 chiarisce i comportamenti sanzionabili e le condizioni che revocano il provvedimento disciplinare.
Sicurezza sul lavoro e sospensione dell’attività: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il punto delle novità introdotte dal Decreto Fiscale 2022, illustrando i casi che portano all’applicazione del provvedimento disciplinare.
Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la quale oltre all’elenco delle violazioni, vengono descritte anche le condizioni che revocano la sospensione.
Maggiore sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro nero: questo è l’obiettivo del decreto numero 146/2021, convertito in legge il 15 dicembre 2021, che ha modificato il decreto legislativo 81/2008 o TUSL, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Vediamo nel dettaglio quali sono i comportamenti punibili, secondo i chiarimenti forniti con la circolare dell’Ispettorato.
Sicurezza sul lavoro, quando scatta la sospensione dell’attività? Chiarimenti dell’Ispettorato
Nel Decreto fiscale 2022 un pacchetto di norme è destinato alle misure sulla sicurezza sul lavoro.
Alla luce di tali modifiche, il nuovo articolo 14 del TUSL recita:
“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori (...) l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione (...) a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”.
Le violazioni di cui all’Allegato I del TUSL, modificato anch’esso dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, riguardano circostanze che espongono i lavoratori a rischi:
- di carattere generale;
- di caduta dall’alto;
- di seppellimento;
- di elettrocuzione;
- d’amianto.
La circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 specifica le condizioni delle singole violazioni in presenza delle quali è prevista la sospensione dell’attività lavorativa, e fornisce altresì i presupposti per la revoca delle stesse.
- Circolare INL n. 4 del 09 dicembre 2021
- Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).
Sicurezza sul lavoro: sospensione senza l’elaborazione del DVR
La prima violazione riportata dalla circolare è la mancata elaborazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi.
L’obbligo di elaborare il DVR è prescritto dall’art. 29 del TUSL, che prevede che il documento sia custodito presso l’unità per cui è stata effettuata la valutazione dei rischi; in mancanza di tale documento, la sospensione scatta immediatamente.
Il datore di lavoro può tuttavia dichiarare che il DVR si trova in un luogo diverso; in questo caso la sospensione scatta a decorrere delle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo all’ispezione, alla scadenza del termine offerto al datore di lavoro per presentare il DVR.
Per le aziende per cui l’assenza del DVR è punita con l’arresto, il personale ispettivo dovrà riferire la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Esse sono:
- aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Anche la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, in violazione dell’articolo 46 comma 2 del TUSL, comporta la sospensione, revocabile quando l’azienda presenterà detto documento.
Il personale ispettivo può adottare il provvedimento cautelare della sospensione anche nel caso in cui l’azienda non esibisca la documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria dei lavoratori sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
L’obbligo riguarda la formazione e l’addestramento nei seguenti casi individuati nel TUSL:
- per l’impiego dei dispositivi di prevenzione individuali, ex articolo 73 in combinato disposto con l’articolo 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;
- per i DPI di III categoria e di protezione dell’udito, ex art. 77 comma 5
- per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ex art. 116 comma 4;
- per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, ex art. 136 comma 6;
- per la movimentazione manuale dei carichi, ex art. 169.
La sospensione può essere revocata nel caso in cui il datore di lavoro esibisca la documentazione che attesti la prenotazione della formazione, e dimostri che il dipendente non è adibito alle mansioni lavorative per cui è previsto l’obbligo formativo.
Anche la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, e la nomina del relativo responsabile è un lasciapassare per la sospensione. La revoca è prevista a condizione che l’azienda presenti la documentazione che accerti la costituzione del sistema, interno o esterno e la nomina del responsabile.
L’ultima violazione che espone a rischi di carattere generale è la mancata elaborazione del POS, il piano operativo di sicurezza, ex art. 96 comma 1 lettera g.
L’azienda non deve adempiere a tale obbligo nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature. Il provvedimento cautelare sarà revocato previa elaborazione e presentazione del POS.
Sospensione dal lavoro: le altre violazioni specifiche previste dall’Allegato I
Oltre alle violazioni che espongono i lavoratori a rischi di carattere generale, l’Allegato I del TUSL prevede violazioni più specifiche.
La circolare individua anche per queste ultime le condizioni per l’applicazione della sospensione.
Gli organi ispettivi possono adottarla nei casi in cui:
- l’azienda non abbia fornito ai dipendenti i DPI contro le cadute dall’alto;
- l’azienda non abbia predisposto protezioni verso il vuoto, o quelle presenti siano inadeguate;
- l’azienda non abbia applicato armature di sostegno, o quelle presenti siano inadeguate;
- l’azienda non abbia provveduto a ricoprire i conduttori nudi in tensione, e siano assenti disposizioni organizzative e procedurali per proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- l’azienda non abbia adottato impianti di terra, interruttori magnetotermici e differenziali, ossia idonei strumenti che tutelino i lavoratori dai contatti diretti e indiretti, oppure detti elementi siano malfunzionanti;
- l’azienda abbia rimosso o modificato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.
Tutte le mancanze per cui è prevista la sospensione sono altresì oggetto di prescrizione obbligatoria da parte degli organi ispettivi, per eliminare la violazione accertata. Sono sottratte a quest’obbligo le omissioni che integrano fattispecie penali.
Sospensione dal lavoro: chiarimenti della precedente circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021
Prima della circolare in esame, l’INL ne ha pubblicata un’altra, la n. 3 del 9 novembre 2021, con cui ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche che il Decreto fiscale ha apportato al TUSL.
L’istituto della sospensione è stato infatti modificato dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021, che è intervenuto sull’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008.
Il novellato articolo 14 del TUSL, così come il precedente, applica la sospensione dal lavoro anche se sono impiegati lavoratori in nero.
Nella norma si legge:
“L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”
La novità riguarda la riduzione della percentuale di lavoratori in nero. Si passa infatti da 20 a 10, con lo scopo di “contrastare il lavoro irregolare”.
Il Decreto Fiscale mette mano anche alle competenze degli organi ispettivi. Se prima avevano la possibilità di adottare la sospensione, la circolare n. 3 precisa che oggi ne hanno l’obbligo, se riscontrano le predette violazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro, quando scatta la sospensione dell’attività? Chiarimenti dell’Ispettorato