Riscatto contributi omessi e prescritti: le istruzioni INPS per la rendita vitalizia

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In caso di contributi omessi dal datore di lavoro e andati in prescrizione, i lavoratori possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia a proprie spese. Dall'INPS tutte le istruzioni

Riscatto contributi omessi e prescritti: le istruzioni INPS per la rendita vitalizia

Lavoratori e lavoratrici possono richiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

La novità è in vigore da gennaio, per effetto di quanto previsto dal Collegato lavoro.

Nella circolare n. 48/2025, l’INPS fornisce tutte le indicazioni, dalla presentazione della domanda al calcolo del termine di prescrizione.

Riscatto contributi omessi e prescritti: le istruzioni INPS per la rendita vitalizia

Tra le novità previste dalla legge n. 203/2024, cosiddetto Collegato lavoro, c’è anche quella in tema di pensioni che introduce la possibilità per lavoratori e lavoratrici di finanziare l’onere per la costituzione di una rendita vitalizia nei casi in cui si abbiano periodi di contribuzione non pagata e caduti in prescrizione.

Da gennaio, dunque, lavoratori e lavoratrici (e i lori superstiti) hanno il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

Tale possibilità però scatta solamente quando il diritto del datore di lavoro inadempiente (o dello stesso lavoratore) è ormai prescritto, e cioè quando, in forza dell’avvenuta prescrizione, la rendita vitalizia non può più essere richiesta all’INPS né dal datore di lavoro né dal lavoratore.

Nella circolare n. 48/2025, l’INPS precisa che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, la quale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare ma non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).

In concreto, quindi, la costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta entro 10 anni a partire dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme in vigore al momento).

Ebbene, la novità introdotta dal Collegato Lavoro, riconosce al lavoratore un diritto proprio di costituire la rendita vitalizia a proprie spese a condizione che siano in prescrizione:

  • il diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia;
  • il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Pertanto, spiega l’INPS, alla luce delle novità sono 3 gli scenari possibili in caso di contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti:

  • il datore di lavoro richiede all’INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione;
  • la richiesta viene fatta dal lavoratore quando non può ottenere la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione, dal datore di lavoro;
  • la richiesta viene fatta dal lavoratore, in proprio e con onere interamente a proprio carico, quando il diritto di cui ai punti precedenti è andato in prescrizione.

In quest’ultimo caso, quello previsto dal Collegato lavoro, il diritto non ha prescrizione.

Riscatto contributi omessi e prescritti: la gestione delle domande di rendita vitalizia

Nel documento in questione l’INPS fornisce anche le indicazioni in merito alla gestione delle domande per la costituzione della rendita vitalizia.

Se l’istanza è presentata dal datore di lavoro e il diritto di richiesta da parte del datore/lavoratore non è prescritto, questa dovrà essere esaminata nel merito.

In caso contrario, la domanda deve essere respinta per intervenuta prescrizione (la novità del Collegato lavoro infatti riguarda solamente il diritto da parte dei lavoratori).

Vediamo ora il caso della domanda presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti.

Se il diritto non è ancora in prescrizione, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in sostituzione al datore di lavoro, con tutto quello che ne consegue come da prassi ordinaria.

Se invece il diritto è prescritto è necessario distinguere tra la domanda presentata prima e quella inviata dopo l’entrata in vigore del Collegato Lavoro (12 gennaio 2025).

Nel primo caso deve essere considerata come inoltrata ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data.

Anche nel secondo la domanda deve essere considerata inoltrata, ma la data della domanda coincide con quella di presentazione.

Per tutti i dettagli, in particolare per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione pubblica, si rimanda al testo integrale della circolare n. 48/2025.

INPS - Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025
Costituzione della rendita vitalizia

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