La Corte di Cassazione ha stabilito che la laurea conseguita prima del 1996 nella gestione separata non può essere riscatta ai fini pensionistici. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori iscritti alla gestione separata che hanno conseguito una laurea prima del 1996, non possono riscattarla ai fini pensionistici.
La Corte ha quindi sostenuto l’idea promossa dall’INPS, che sostiene che questo diritto non spetta a questa categoria di lavoratori che hanno conseguito una laurea prima del ’96.
Ma vediamo nel dettaglio qual è la tesi sostenuta dall’INPS e la decisione della Corte di Cassazione
Pensioni: la laurea conseguita prima del 1996 nella gestione separata non può essere riscattata
A sollevare la questione è stato l’INPS che ha sostenuto che la possibilità di riscattare la laurea ai fini pensionistici era da ritenersi esclusa per i lavoratori iscritti alla gestione separata, poiché nel 1996 non sussisteva l’obbligo assicurativo alla predetta gestione.
La Corte d’Appello di Bologna, però, aveva dato ragione al lavoratore ritenendo che i lavoratori iscritti alla gestione separata possono riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi precedenti fino ad un massimo di cinque annualità.
Questo avrebbe significato dare la possibilità ai lavoratori nel sistema misto di riscattare la laurea con oneri agevolati, secondo le regole del sistema contributivo dribblando le normali regole della riserva matematica.
L’INPS, ha quindi deciso di proporre ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo il rigetto della suddetta impostazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione dopo la presentazione del ricorso da parte dell’INPS ha deciso di dare ragione all’Istituto previdenziale.
Questa ha, infatti, stabilito che i lavoratori iscritti alla gestione separata che hanno conseguito una laurea prima del 1996 non possono riscattarla ai fine pensionistici.
Questo perché i periodi chiesti a riscatto (1988-1992) ricadevano in un lasso temporale antecedente all’istituzione della gestione assicurativa e, pertanto, non può darsi luogo al riscatto della laurea nella predetta gestione.
La Corte ha infine precisato che non si può ricorrere al riscatto dei periodi di lavoro antecedenti il 1996 prestati come “collaboratore coordinato e continuativo”, norma questa di carattere eccezionale e che concerne la possibilità di una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori che non può essere estesa, quindi, al riscatto della laurea.
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