Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre per lavorare nei cantieri. Devono richiederla imprese e professionisti. Come finzione, quali requisiti servono e come fare domanda

Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dal 1° ottobre devono richiedere la nuova patente a crediti, necessaria per svolgere l’attività.

Il decreto attuativo che disciplina la misura e regolamenta le modalità di presentazione della domanda per ottenere il documento.

Vediamo come funziona la novità, quali sono i requisiti necessari per poterla ottenere e come richiederla all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Cos’è e come funziona la patente a punti per lavorare nei cantieri

La patente a crediti è una delle novità introdotte dall’articolo 29 del decreto PNRR bis, il n. 19/2024, con l’obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, in particolare all’interno dei cantieri.

Si tratta, infatti, di un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali.

La patente a crediti non è necessaria, invece, per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

In sintesi, la patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono a sufficienza, almeno 15.

Per ogni infortunio o irregolarità, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione.

Tutte le regole sul funzionamento e le modalità di domanda per la patente a crediti sono contenute nel decreto attuativo della misura (n. 132/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre.

Le prime istruzioni operative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre.

Come si richiede e quali requisiti servono?

Come si ottiene la patente a crediti per lavorare nei cantieri?

Per ottenere il rilascio della patente le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) devono presentare l’apposita domanda direttamente sul portale dell’Ispettorato del Lavoro, disponibile dal 1° ottobre.

La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Tra tali soggetti rientrano, ad esempio:

  • consulenti del lavoro;
  • commercialisti;
  • avvocati;
  • CAF.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato straniero dovranno presentare l’autocertificazione che provi il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. In mancanza dovranno fare domanda sul portale INL.

I richiedenti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

Il portale dell’INL conterrà una serie di informazioni sull’azienda, i titolari e il relativo punteggio:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero;
  • punteggio al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali sospensioni;
  • eventuali decurtazioni dei crediti.

A tali dati possono accedere i titolari di interesse qualificato, tra cui:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • rappresentanti lavoratori per la sicurezza;
  • rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.

Per poter ottenere la patente a crediti per operare nei cantieri, le imprese devono rispettare alcune precise condizioni.

In particolare, devono dichiarare o autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento degli obblighi formativi;
  • il possesso di DURC valido;
  • il possesso di DVR valido;
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
  • la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

Come specificato nella circolare dell’INL, non tutti i requisiti sono richiesti a ciascuna categoria di soggetti interessati.

Ad esempio, ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori non è richiesto il documento di valutazione dei rischi.



La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale. Nel caso in cui l’impresa o il professionista dovesse presentare dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.

La procedura per l’invio della domanda sarà precisata in una successiva circolare INL in fase di pubblicazione.

Quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli

Vediamo ora come è possibile ottenere ulteriori crediti.

Oltre alla dotazione iniziale è possibile ottenere fino a 30 crediti per storicità dell’azienda (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):

  • fino a 10, al momento del rilascio a seconda degli anni di iscrizione:
    • fino a 5 anni: 0;
    • da 5 a 10 anni: 3;
    • da 11 a 15 anni: 5;
    • da 16 a 20 anni: 8;
    • oltre 20 anni: 10;
  • fino a 20, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a 40 ulteriori crediti, che possono essere attribuiti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

In particolare, le imprese possono ottenere fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs n. 81/2008;
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
  • adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.

Ulteriori 10 crediti, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

La tabella completa con l’assegnazione dei crediti ulteriori è disponibile in allegato al decreto.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 132 del 18 settembre 2024
Patente a crediti per lavorare nei cantieri


I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il requisito è già posseduto. Se conseguito successivamente, il punteggio della patente viene aggiornato dopo aver inviato la relativa documentazione.

Quando scatta la sospensione della patente?

I crediti sono decurtati dal punteggio totale in seguito a provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1-bis al decreto n. 19/2024.

Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

I crediti si recuperano a condizione della verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

I datori di lavoro possono anche incorrere nella sospensione della patente e quindi dell’attività lavorativa fino a un massimo di 12 mesi.

La sospensione è obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, mentre può essere disposta (a discrezione dell’ispettore) in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In entrambi i casi la sospensione viene adottata dall’Ispettorato del Lavoro che, al termine della stessa, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Autocertificazione per lavorare fino al 31 ottobre

Come precisato dall’Ispettorato del Lavoro, nel mese di ottobre è prevista una fase di prima applicazione delle novità nella quale sarà comunque permesso alle imprese e ai professionisti accedere ai cantieri per lavorare in attesa di ottenere la patente.

Per poter lavorare, però, è necessario presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale si certifica il possesso dei requisiti.

L’invio della dichiarazione, inoltre, vincola gli interessati a presentare la domanda per il rilascio della patente entro il 31 ottobre.

Imprese e professionisti, dunque, dovranno trasmettere l’autocertificazione direttamente all’Ispettorato del Lavoro, inviando una PEC all’indirizzo “[email protected]”.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla fine del mese di ottobre. Dal 1° novembre per poter lavorare nei cantieri sarà obbligatorio il possesso della patente.

Il modello da inviare è disponibile in allegato alla citata circolare INL e nel box sottostante.

INL - Allegato alla circolare numero 4 del 23 settembre 2024
Modulo da inviare tramite PEC per l’autocertificazione dei requisiti.

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