Due diverse risoluzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 13 luglio 2023 sui codici tributo relativi al modello F24. Torna il codice 1250 relativo al TFR mentre 24 ne vengono soppressi in relazione al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” per l'INPGI. Le novità per gli addetti ai lavori
Modello F24, un ritorno a 24 soppressioni.
Con due diverse risoluzioni pubblicate il 13 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate modifica alcuni dei codici tributo da indicare nelle deleghe di pagamento.
Torna pochi mesi dopo la sua soppressione il codice tributo 1250 relativo all’acconto delle imposte sul TFR, mentre vanno in soffitta ben 24 codici relativi al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” a seguito della cessazione della gestione da parte dell’INPGI.
Modello F24, torna il codice tributo 1250 per l’acconto delle imposte sul TFR
Era stato soppresso il 28 aprile il codice tributo 1250 relativo all’acconto delle imposte sui trattamenti di fine rapporto e ora, alla luce di alcune situazioni residuali di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ne dispone la riattivazione.
Come evidenziato con la risoluzione numero 42/E del 13 luglio 2023 il codice tributo 1250 potrà essere riutilizzato per il recupero in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al pagamento delle somme a titolo di acconti sui trattamenti di fine rapporto.
Non cambiano le istruzioni da considerare e il codice tributo 1250 dovrà essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e, nel campo relativo all’anno di riferimento, bisognerà inserire quello al quale si riferisce l’operazione.
Inalterate anche le modalità di presentazione del modello F24, da inviare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Soppressi 24 codici tributo F24 per il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” dell’INPGI
Un ripristino e 24 soppressioni.
Con l’ulteriore risoluzione numero 43/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sempre in data 13 luglio viene annullata l’operatività dei codici tributo relativi al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.
Si tratta dei codici tributo istituiti per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell’INPGI che a seguito della cessazione della gestione da parte dell’Istituto vengono ora mandati in soffitta.
Nel dettaglio, la soppressione riguarda i seguenti codici tributo del modello F24 accise:
- “FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
- “FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
- “F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
- “F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
- “F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
- “F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
- “FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
- “FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
- “FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
- “FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
- “FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI”;
- “FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo - Gruppo RAI”;
- “FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI”;
- “FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”;
- “FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”;
- “FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI”.
Per quel che riguarda il modello F24 Enti pubblici vengono inoltre soppressi i codici tributo:
- “FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
- “FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
- “F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
- “F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
- “F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
- “F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
- “FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
- “FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
- “FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello F24, codici tributo al restyling: un ritorno per il TFR e 24 soppressioni