Cos'è il modello 730 e chi sono i soggetti obbligati alla sua compilazione? Ecco tutto quello che c'è da sapere su compilazione modello 730 ordinario e precompilato.

Cos’è il modello 730 e quali contribuenti sono obbligati a compilarlo ed inviarlo?
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi aspetti positivi per il contribuente, che sicuramente lo rendono più semplice rispetto ad altri modelli di dichiarazione dei redditi.
Innanzitutto, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Ecco la guida al 730 con particolare riferimento a istruzioni Agenzia delle Entrate, soggetti obbligati e scadenza.
Modello 730: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ed il 730 precompilato
Dal 2015 è stato introdotto il modello 730 precompilato. Di cosa si tratta?
Il modello 730 precompilato può essere accettato o modificato.
I vantaggi fondamentali per i contribuenti sono i seguenti:
- semplificazione nella compilazione del modello;
- controlli: se il modello 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (modello 730 ordinario o modello Unico PF).
Modello 730 e controlli dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).
Modello 730: controlli, rimborsi e tempi degli accrediti in busta paga/pensione
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità previste nel caso di modello 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al 7 luglio (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
Modello 730: soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla presentazione del modello 730 sono coloro che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione dei redditi hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nell’anno in cui dichiarano il reddito non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” occorre fleggare la casella “Modello 730 dipendenti senza sostituto”.
I contribuenti che presentano il modello 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Persone fisiche.
Si tratta, in particolare, dei seguenti quadri:
- il quadro RM, se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nell’anno precedente. Attenzione: i contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello Unico non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
- il quadro RT, se nell’anno precedente i contribuenti in oggetto hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al modello 730, anche i contribuenti che nell’anno precedente hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel periodo d’imposta precedente;
- il modulo RW, per dichiarare gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
Modello 730: scadenza
La scadenza del modello 730 è prevista per le seguenti date:
- entro il 7 luglio 2017 caf e intermediari devono inviare almeno l’80% dei modelli 730 precompilati dei propri clienti;
- il 24 luglio (il 23 è domenica) è la nuova scadenza lunga per il modello 730 precompilato (sempre a patto che l’80% dei modelli sia stato trasmesso entro il 7 luglio).
Modello 730: correzioni errori o ritardi nella presentazione della dichiarazione dei redditi
Qualora il contribuente si accorgesse di errori nella compilazione o nel calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
- presentare il modello 730 integrativo entro il 25 ottobre. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Qualora, invece, il contribuente si fosse accorto:
- di aver dimenticato di dichiarare dei redditi nel modello 730
- oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante
allora si dovrà presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730 ordinario precompilato: chi deve presentarlo e scadenza