Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda in scadenza per il 2025

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Ultimi giorni per lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che intendono inviare la domanda per l'indennità di continuità. C’è tempo fino alla fine del mese per trasmettere la richiesta all’INPS

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda in scadenza per il 2025

Sta per scadere il tempo a disposizione di lavoratori e lavoratrici del settore dello spettacolo per inviare all’INPS la domanda e beneficiare dell’indennità di discontinuità.

Si tratta della prestazione economica riconosciuta per le interruzioni dell’attività nel corso del 2024.

Gli interessati possono inviare l’istanza online dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite Patronati o Contact Center. C’è tempo fino al 30 aprile 2025.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda in scadenza per il 2025

Si avvicina il termine di scadenza entro il quale i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo possono fare domanda e beneficiare dell’indennità di discontinuità per il 2025.

Si tratta della nuova prestazione in vigore dal 1° gennaio 2024 che viene erogata dall’INPS per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata annualmente. Nel 2025 quindi è possibile inviare la richiesta relativa ai periodi di competenza del 2024.

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato il termine di scadenza, rinviando dal 30 marzo al 30 aprile.

I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo interessate pertanto hanno ancora poco tempo prima della scadenza fissata al 30 aprile 2025.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno di riferimento, nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).

La prestazione viene erogata del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità previste.

La misura, ricordiamo, spetta a lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo in possesso degli specifici requisiti, come modificati dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 611):

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • reddito non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente (lo scorso anno il limite era 25.000 euro);
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (in origine il limite era 60);
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Da quest’anno, inoltre, sempre per effetto delle modifiche previste dalla Manovra 2025, non è più applicata la previsione che stabiliva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

I percettori della misura poi non sono più soggetti a misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento .

Le istruzioni per inviare la domanda per l’indennità di discontinuità

Il termine per poter ottenere l’indennità di discontinuità, come detto, è in scadenza. L’Istanza va trasmessa all’INPS in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

Gli interessati possono utilizzare i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto. La richiesta si può trasmettere direttamente dal sito dell’INPS, accedendo all’apposita sezione tramite il seguente percorso:

““Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.”

Una volta effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa è possibile richiedere l’indennità tramite i Patronati oppure tramite il Contact Center multicanale, chiamando:

  • il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito);
  • il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’INPS ricorda che l’istruttoria delle domande verrà avviata dopo la scadenza per l’invio delle domande.

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