Esenzione IMU sulla prima casa, trattamento diverso tra coniugi, unioni civili e coppie di fatto, a svantaggio dei primi due. Ad evidenziarlo è la Corte Costituzionale, che con l'Ordinanza n. 94/2022 solleva dubbi sulla legittimità delle regole previste per l'accesso all'esonero dal pagamento, che allo stato attuale finiscono col penalizzare le famiglie.
Esenzione IMU sulla prima casa, regole diverse previste per coniugi, unioni civili e coppie di fatto al vaglio della Corte Costituzionale.
Con l’Ordinanza n. 94 depositata il 12 aprile 2022 la Consulta solleva dinnanzi a se stessa la questione di legittimità delle regole previste per l’accesso all’esenzione IMU, vincolata anche ai requisiti del nucleo familiare del possessore dell’immobile.
Sono coniugi e partner delle unioni civili a dover sottostare ai requisiti più stringenti previsti per l’accesso all’esenzione IMU sulla prima casa. Sfuggono ai vincoli di residenza e dimora abituale dell’interno nucleo familiare le coppie di fatto.
Ed è proprio sul diverso trattamento, a svantaggio dei nuclei familiari, che la Consulta solleva i propri dubbi.
Esenzione IMU sulla prima casa: trattamento diverso tra coniugi, unioni civili e coppie di fatto
Con l’Ordinanza n. 94 depositata il 12 aprile 2022 la Corte Costituzionale si interroga sulla legittimità dei vincoli previsti per l’accesso all’esenzione IMU sulla prima casa.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13, secondo comma, quarto periodo del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, l’esonero spetta a patto che sia il possessore dell’immobile che i componenti del suo nucleo familiare abbiano la stessa residenza anagrafica e dimora abituale.
La stessa stretta è stata mantenuta nelle successive modifiche in materia di IMU.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 per abitazione principale ai fini dell’esonero si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Si ricorda che su questo aspetto è intervenuto ad ultimo il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, che all’articolo 1, comma 741 della legge n. 160/2019 ha previsto che:
“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.”
Sui vincoli previsti per il nucleo familiare la stessa Consulta aveva già annunciato lo scorso 24 marzo di aver sollevato la questione di legittimità costituzionale verso se stessa.
Con il deposito dell’Ordinanza arrivano però ulteriori dettagli sui motivi alla base dei dubbi. E in merito alla questione dei vincoli previsti per il nucleo familiare la Corte Costituzionale sottolinea le differenze di trattamento previste per coniugi, unioni civili e conviventi.
Nello specifico, l’Ordinanza specifica che il richiamo al nucleo familiare comporta un trattamento differenziato non solo per i single, ma anche per le coppie di mero fatto:
“poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale”
In sostanza si determina la situazione per la quale nelle famiglie di fatto ambedue i partner possono accedere all’esonero IMU sulla propria abitazione, senza vincoli specifici, mentre vincoli più serrati vengono previsti in caso di matrimonio o unione civile.
- Corte Costituzionale - pronuncia numero 94/2022
- Scarica il testo completo dell’Ordinanza in materia di esenzione IMU per coniugi, unioni civili e coppie di fatto
Esenzione IMU, al vaglio la costituzionalità delle differenze tra coniugi, unioni civili e conviventi
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte riguarda quindi gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
In riferimento al principio di capacità contributiva indicato dall’articolo 53, primo comma, i dubbi della Consulta sono relativi alla maggiore capacità contributiva prevista per il nucleo familiare rispetto alle persone singole.
Su questo stesso aspetto, la stessa Corte con la sentenza n. 179/1976 aveva dichiarato incostituzionali le disponibili relative al cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta complementare, evidenziando che non è dimostrato né dimostrabile che in caso di matrimonio aumenti la capacità contributiva dei due soggetti.
La stessa questione si ripresenta ora per quel che riguarda l’IMU, ma non è l’unica criticità evidenziata dalla Corte.
All’esame dei giudici della Consulta vi è anche l’illegittimità del trattamento differenziato previsto per coniugi, unioni civili e coppie di fatto alla luce di quanto previsto dall’articolo 31 della Costituzione, relativo alle misure di tutela per le famiglie.
Le regole previste in materia di IMU e i vincoli previsti in materia di esenzione per l’abitazione principale sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare finiscono col non agevolare le famiglie “con misure economiche o altre provvidenze”, ma al contrario determina:
“per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto.”
Le regole fiscali finiscono quindi col penalizzare le famiglie, senza tener conto delle effettive esigenze che possono portare i componenti di un nucleo a stabilire residenze e dimore abituali differenti.
Ragioni sulle quali ora la Consulta sarà chiamata a deliberare, per stabilire se le condizioni attualmente previste per l’accesso all’esenzione IMU siano o meno contrarie ai principi costituzionali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IMU sulla prima casa: trattamento diverso tra coniugi, unioni civili e coppie di fatto