Con due positivi in classe resta la didattica in presenza solo per chi è in possesso di Super Green pass, mentre per gli alunni non vaccinati o guariti dal Covid si attiva la DAD. Le scuole non possono però diffondere i nominativi degli alunni. È quanto stabilito dal Garante della Privacy, che il 14 gennaio 2022 ha pubblicato sul suo portale le regole sul trattamento dei dati personali per le scuole e le strutture sanitarie che effettuano i controlli sugli alunni.
Didattica a distanza o in presenza in caso di due positivi in classe: il Garante per la Privacy vieta la pubblicazione dei nominativi degli alunni.
Nelle scuole secondarie di I e II grado, nelle classi con due positivi solo gli alunni in possesso del Green Pass in caso di guarigione dal Covid o completamento del ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o il Green Pass “rafforzato” per aver effettuato la dose di richiamo, possono effettuare la didattica in presenza. Per gli altri scatta invece la DAD.
Quali sono le regole da seguire in materia di controlli? A fornire chiarimenti è il Garante della Privacy, che con le FAQ pubblicate il 14 gennaio 2022 interviene in materia di trattamento dei dati personali in ambito scolastico.
Le indicazioni fornite si soffermano inoltre sul trattamento dei dati per la rilevazione della temperatura e sulle informazioni richieste alle famiglie per l’accesso a scuola.
Due positivi in classe, lezioni in DAD o in presenza: dal Garante Privacy le regole sui controlli
L’articolo 4, comma 1, lettera c) n. 1 del Decreto Legge 1/2022 prevede che, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono fare didattica in presenza, in caso di due positivi nella stessa classe, solo gli alunni in possesso del Super Green Pass.
Sarà quindi necessario che gli alunni dimostrino che:
- hanno completato il ciclo vaccinale primario o che sono guariti dalla Covid 19 da meno di 120 giorni;
- hanno ricevuto la dose di richiamo.
Tutti gli altri dovranno fare didattica a distanza.
In merito ai controlli necessari, il 14 gennaio 2022, sul portale del Garante della Privacy, sono state pubblicate le FAQ con cui vengono chiariti gli obblighi della scuola in materia di trattamento dei dati personali in caso di controlli e di contagi.
Le scuole devono astenersi dal diffondere i nominativi dei ragazzi in presenza e in DAD.
Inoltre, precisa il Garante, sono tenuti ad esibire il Green Pass solo i ragazzi che effettuano la didattica in presenza.
Il personale autorizzato ed istruito dovrà effettuare quotidianamente il controllo con l’App C-19, per 10 giorni, ossia il tempo che la legge prescrive per il regime di auto sorveglianza nella scuola.
I dati degli alunni devono essere controllati in modo da assicurarne la sicurezza e l’integrità.
La verifica del Super Green Pass è richiesta solo per accertare che i ragazzi in aula abbiano tutti i requisiti per effettuare la didattica in presenza.
La certificazione non può essere in nessun modo acquisita dal personale scolastico, che deve aspettare che sia il ragazzo ad esibirla. Né, una volta controllata, può conservarne una copia.
Al di fuori di questa finalità, i dati acquisiti non possono essere utilizzati in nessun altro modo.
Positivi a scuola: quando si può misurare la temperatura ai ragazzi
Il Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, al punto 2, stabilisce che
“qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”
La misurazione della temperatura corporea è uno tra gli indicatori di un eventuale contagio da Covid 19.
Come già chiarito nelle FAQ del Ministero dell’Istruzione n. 7 della sezione n. 7 «Gestione di casi sospetti e focolai», le famiglie devono misurare la temperatura corporea prima di entrare a scuola.
Pertanto, come stabilito nel predetto Protocollo, al punto 1, studenti e famiglie non possono entrare nei locali scolastici se hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°.
Altro discorso riguarda la misurazione della temperatura di un alunno sintomatico nell’orario scolastico, presente nell’edificio scolastico.
Rilevare la temperatura corporea, così strettamente collegata all’identità dell’alunno, costituisce a tutti gli effetti trattamento di dato personale, come risulta dall’articolo 4 paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679.
Pertanto tale temperatura non può essere registrata.
Positivi a scuola: le informazioni che il dirigente deve sapere in caso di assenza degli alunni
Nel rispetto del trattamento dei dati personali, e della sicurezza dei luoghi scolastici, il dirigente può chiedere alle famiglie di essere informato, per individuare eventuali focolai, nel caso in cui:
- l’alunno si assenti per motivi sanitari;
- l’alunno risulti essere un contatto stretto di un caso confermato di Covid 19.
Nel caso in cui la scuola venga a conoscenza di un parente di uno studente positivo al Covid, il dirigente è tenuto a comunicarlo alle istituzioni competenti, affinché queste possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato e attivare le misure di sanificazione.
L’onere di comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti risultati positivi spetta poi alle autorità sanitarie, non alla scuola.
Il Garante sottolinea che, per accedere ai locali scolastici, il dirigente deve informare le famiglie:
- dell’obbligo di restare a casa con una temperatura corporea superiore a 37,5°;
- del divieto di entrare nei locali se si rientra da zone a rischio;
- se si è stati in contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti;
- di mantenere la distanza fisica di 1 metro;
- di igienizzare ripetutamente le mani;
- di portare la mascherina.
Non può far sottoscrivere agli alunni o ai genitori un’autodichiarazione sul proprio stato di salute.
I certificati medici e sanitari, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non possono essere sostituiti con autodichiarazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Due positivi in classe, lezioni in DAD o in presenza: dal Garante Privacy le regole sui controlli