L'INPS nella circolare n. 60 del 18 maggio 2022 ha fornito le istruzioni per il calcolo della disoccupazione agricola 2021, per eventi riconducibili all'emergenza Covid. Le regole variano a seconda della tipologia di lavoro agricolo. I periodi di fruizione della cassa integrazione agricola sono equiparati a lavoro effettivo.
Disoccupazione agricola 2021, la circolare n. 60 del 18 maggio 2022 dell’INPS fornisce indicazioni in relazione ai pagamenti delle indennità relativi al 2021.
I periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga sono equiparati a quelli lavorativi per la determinazione dell’assegno.
In particolare vengono specificati i beneficiari della misura, i requisiti per l’accesso e le istruzioni per il calcolo dell’indennità.
Infine viene ampliato a 180 giorni il periodo di franchigia indennizzabile per i soggiorni in paesi extracomunitari non convenzionati.
Disoccupazione agricola 2021: dall’INPS istruzioni per calcolo e liquidazione dell’indennità
Tramite la circolare n. 60 del 18 maggio 2022, l’INPS ha chiarito le modalità di accesso e di liquidazione dei trattamenti di disoccupazione agricola in deroga, in riferimento al 2021.
Anche per l’anno 2021 i lavoratori agricoli hanno avuto accesso alla CIG in deroga per i periodi di sospensione dal lavoro riconducibili all’emergenza da Covid-19. È stato possibile inviare le domande fino al 31 marzo 2022.
I periodi fruiti sono utili al calcolo dei trattamenti di disoccupazione agricola 2021, in quanto, la CIGD, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparata a lavoro.
A prevederlo è il decreto Cura Italia n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, si fa distinzione tra:
- operai agricoli a tempo determinato;
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi.
Per i lavoratori a tempo determinato, la condizione necessaria per l’accesso al trattamento di disoccupazione è che risultino iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi relativi al 2021 e abbiano fruito di trattamenti di CIGD a causa dell’emergenza epidemiologica. Ai fini del calcolo saranno considerati solamente i periodi di cassa integrazione utilizzati entro il 31 dicembre 2021.
Il trattamento si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA), sempre con causali relative all’emergenza Covid. Anche in questo caso per il calcolo saranno considerati solamente i periodi di cassa integrazione utilizzati entro il 31 dicembre 2021.
Rientrano tra i beneficiari dell’indennità anche operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e consorzi, i quali non possono accedere alla CISOA e rientrano nella cassa ordinaria o straordinaria, a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Disoccupazione agricola 2021: requisiti contributivi e calcolo dell’indennità
Nella circolare n. 60 l’INPS spiega quali sono i requisiti contributivi e le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2021.
Così come è stato per il 2020 anche i periodi di cassa integrazione in deroga utilizzati dagli operai agricoli nel 2021 saranno equiparati a lavoro. Come detto, anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato i periodi di CISOA, i periodi di CIGO e i periodi di CIGO per sospensione di CIGS fruiti nel 2021 saranno equiparati a lavoro.
L’indennità di disoccupazione agricola 2021 viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2021 entro il limite di 365 giorni (366 per gli anni bisestili).
Nel calcolo non sono inclusi i seguenti periodi:
- lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo;
- le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione);
- le giornate non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).
Per il calcolo dell’indennità spettante ad ogni operaio agricolo l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero erogato per le prestazioni lavorative.
Agli operai agricoli a tempo determinato e alle figure equiparate spetta un’indennità di disoccupazione agricola pari al 40 per cento della retribuzione percepita. Inoltre, a titolo di contributo di solidarietà, dal totale dell’importo calcolato sarà trattenuto il 9 per cento dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità è prevista al 30 per cento della retribuzione effettiva. In questo caso non sono applicati contributi di solidarietà.
L’importo dell’indennità sarà dunque determinato dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento CIG fruiti.
Infine, per i lavoratori agricoli provenienti da Paesi fuori dall’Unione Europea è stato ampliato a 180 giorni il periodo di franchigia indennizzabile, poiché spesso a causa delle restrizioni dovute alla gestione dell’emergenza i lavoratori non sono riusciti a rientrare in Italia nel limite di 90 giorni.
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