Contratto di vendita, disciplinato dall'art. 1470 del Codice Civile e seguenti: cos'è, definizione e disciplina normativa di riferimento.
Il contratto di vendita è disciplinato dall’art. 1470 e seguenti del Codice Civile in cui è contenuta la definizione di compravendita e la normativa di riferimento.
La definizione contenuta nell’articolo 1470 del Codice Civile stabilisce che “la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. In termini tecnici si tratta di un contratto traslativo di proprietà.
Nel primo dei riferimenti normativi che regolamentano il contratto di vendita (o compravendita) si stabiliscono alcuni principi cardine dell’istituto giuridico: è un contratto a titolo oneroso, volontario e comporta il trasferimento di una proprietà o di altro diritto di godimento.
Contratto di vendita: definizione e normativa
Tutta la normativa sul contratto di vendita è contenuta al Capo I, Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile.
Il Capo I in cui è contenuta la disciplina della compravendita va dall’art. 1470 all’art. 1547, in cui sono specificati oltre alla definizione del contratto di vendita anche le parti dello stesso, elementi e condizioni.
Un contratto di vendita presuppone che vi sia sempre un venditore obbligato a cedere una cosa, una proprietà o un diritto previa corresponsione di un prezzo da parte del compratore.
Oggetto del contratto di vendita è la cessione o il trasferimento di una proprietà o di un altro diritto; presupposto della compravendita è dunque non soltanto il possesso di un bene o diritto da alienare ma anche la volontà del compratore al pagamento del corrispettivo stabilito.
Se il compenso per la cessione di un bene o di una proprietà è costituito da un “corrispettivo” diverso da una determinata somma in denaro non si parla più di vendita ma di contratto di permuta.
Contratto di vendita: determinazione del prezzo
Affinché possa esistere un contratto di vendita è dunque fondamentale che il trasferimento di una proprietà o altro diritto sia quantificato con un prezzo determinato o determinabile, cioè una somma di denaro stabilita nello stesso contratto dal venditore, da terzi ovvero desumibile.
Il prezzo è quindi un elemento fondamentale affinché si possa parlare di contratto di vendita; la normativa contenuta agli arti. 1473-1474 del Codice Civile stabilisce che il prezzo possa essere determinato anche da terzi o da pubbliche autorità.
Il contratto di vendita è nullo quando non è possibile stabilire un prezzo per la compravendita. In mancanza di determinazione espressa del prezzo, l’art. 1474 del Codice Civile stabilisce che:
“Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.”
Allo stesso modo, la normativa dei contratti di vendita stabilisce che per la compravendita di cose aventi prezzo di borsa o di mercato il prezzo sia desunto dai listini e che, in mancanza di accordo, il prezzo venga determinato da un terzo, nominato nel contratto o dal giudice.
Contratto di vendita: effetti giuridici
La compravendita è un contratto ad effetti reali: con un contratto di vendita il venditore trasferisce il proprio diritto su un bene o una proprietà al compratore.
Gli effetti giuridici e il passaggio di proprietà dal venditore all’acquirente si hanno al momento in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, anche quando il bene non è ancora stato consegnato e il prezzo non è ancora stato pagato: si parla a tal proposito di “negozio consensuale” del contratto di vendita.
Per le vendite che hanno ad oggetto una cosa futura l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Come stabilito dall’art. 1472 del Codice Civile, se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Contratto di vendita: forma scritta o forma libera?
Il contratto di vendita non presuppone, in via generale, dei particolari obblighi formali.
Per la compravendita vale il principio venerale della libertà di forma, eccetto particolari eccezioni riferite alla natura specifica del bene oggetto del contratto.
Per la vendita di beni immobili che comportano il trasferimento di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento la forma del contratto di compravendita è obbligatoriamente scritta, pena nullità dell’accordo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1350 del Codice Civile. Un esempio utile è la vendita di una casa, per la quale è fatto l’obbligo di forma scritta del contratto.
Per i beni mobili invece non sono richieste particolari regole nella forma del contratto che pertanto è libera. Si pensi alla vendita di un’automobile iscritta al P.R.A. per la quale non è necessaria la forma scritta a validità del contratto di vendita, regola da non confondere con obblighi e adempimenti in materia di registrazione della proprietà del veicolo nei pubblici registri.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto di vendita: definizione e normativa