Cessione del credito, dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia arrivano nuove istruzioni sugli obblighi in materia di antiriciclaggio. Nella comunicazione dell'11 aprile 2022 i casi a rischio: dalle imprese neocostituite ai contratti generici sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento.
Cessione del credito, nuove indicazioni della UIF sui rischi da considerare ai fini degli obblighi antiriciclaggio.
Con la comunicazione dell’11 aprile 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia aggiorna le indicazioni sugli schemi di comportamento anomalo nell’ambito della cessione del credito in edilizia, e fornisce inoltre istruzioni specifiche ai fini della prevenzione di fenomeni di criminalità connessi all’emergenza Covid e al PNRR.
Per quel che riguarda i rischi legati alla cessione del credito, ai fini della normativa antiriciclaggio e della segnalazione delle operazioni sospette, sarà necessario prestare attenzione alla possibilità che i crediti siano relativi ad interventi non eseguiti o agevolazioni non spettanti, guardando in particolare alle caratteristiche del beneficiario.
Attenzione poi alle imprese, in particolare a quelle neocostituite, attive da poco nel settore anche in caso di periodi di inattività.
Dalla UIF arriva poi l’indicazione di prestare particolare attenzione ai contenuti dei contratti di cessione del credito: se troppo generici su termini, corrispettivo o modalità di pagamento sono da ritenersi a rischio.
Cessione del credito, dai contratti vaghi alle nuove imprese: dalla UIF i rischi ai fini dell’antiriciclaggio
Le numerose modifiche introdotte per il contrasto alle frodi in materia di cessione del credito in edilizia portano alla necessità di prestare maggiore attenzione anche agli obblighi antiriciclaggio.
Sui rischi legati alla monetizzazione dei crediti fiscali, le prime indicazioni sui comportamenti anomali da monitorare sono state fornite dalla Comunicazione UIF dell’11 febbraio 2021.
Il documento pubblicato l’11 aprile 2022 fornisce ulteriori precisazioni, anche alla luce delle novità introdotte nell’ambito della cessione dei bonus edilizi.
Ai fini delle segnalazioni, sarà necessario prestare particolare attenzione all’eventualità che siano vantati per lavori non eseguiti o per agevolazioni non spettanti. Particolare riguardo quindi alle caratteristiche del presunto beneficiario, anche sulla base del settore economico di appartenenza.
Sul fronte dei controlli soggettivi, attenzione quindi ai casi di incoerenza tra il profilo del titolare del credito, l’entità e la tipologia dei crediti maturati.
Cessione del credito a rischio ai fini della normativa antiriciclaggio anche in caso di imprese con caratteristiche non adeguate ai lavori commissionati, neocostituite o attive da poco nel settore dell’edilizia, anche dopo periodi di inattività.
Per quel che riguarda le imprese, la UIF evidenzia inoltre la necessità di prestare particolare attenzione ai casi di imprese che hanno attivato la partita IVA dopo l’esecuzione dei lavori o delle forniture, ma anche le imprese con la stessa sede legale, con oggetti sociali ricorrenti e per le quali gli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese sono stati curati dallo stesso soggetto.
Occhio poi a reputazione e professionalità degli esponenti delle imprese, ad esempio in caso di persone con precedenti penali relativi a reati fiscali o di criminalità organizzata o ancora in caso di eventi quali ad esempio protesti e fallimenti.
- UIF - Comunicazione Covid-19 e PNRR dell’11 aprile 2022
- Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali (Allegato 1)
Cessione del credito, ai fini degli obblighi antiriciclaggio a rischio i contratti troppo generici
Alle caratteristiche delle imprese si affiancano poi quelle dei contratti. Ai professionisti che si occupano di antiriciclaggio è richiesto di monitorare con particolare attenzione le cessioni realizzate in sequenza.
In tal caso, sono ritenuti a rischio i contratti troppo generici sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento.
Non solo. Secondo quanto indicato dalla UIF ai fini delle SOS assume rilievo anche l’impiego del corrispettivo in:
- bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici o con
- causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità;
- prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; pagamenti per giochi e scommesse;
- acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi.
Stop all’acquisto dei crediti fiscali in caso di SOS e impossibilità di adeguata verifica del cliente
Nelle ipotesi in cui ricorrono i presupposti per gli adempimenti degli obblighi antiriciclaggio, in particolare le SOS - segnalazioni delle operazioni sospette, e di astensione dall’eseguire l’operazione per impossibilità di adeguata verifica del cliente, i soggetti indicati all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007, quali ad esempio banche e Poste, non potranno procedere con l’acquisizione del credito.
Ai fini delle SOS, andranno inoltre considerate con attenzione le cessioni realizzate da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, considerando che il ricorso a tali operatori porta al rischio di concentrazione di crediti di natura fittizia, o di utilizzo dei proventi in modo illecito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito, dai contratti vaghi alle nuove imprese: dalla UIF i rischi ai fini dell’antiriciclaggio