Studenti: l’assicurazione INAIL si applica fino al recupero dell’integrità psico-fisica

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

L'INAIL chiarisce che gli studenti, al pari dei lavoratori, beneficiano della tutela assicurativa fino al recupero dell'integrità psico-fisica. I dettagli nell'istruzione operativa del 20 novembre 2024

Studenti: l'assicurazione INAIL si applica fino al recupero dell'integrità psico-fisica

L’INAIL, con una nota pubblicata il 5 dicembre, ha chiarito che per gli studenti, esattamente come per i lavoratori, le tutele assicurative si applicano anche in seguito alla ripresa della frequenza scolastica e fino al recupero dell’integrità psico-fisica.

La tutela assicurativa riguarda gli iscritti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.

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Studenti: l’assicurazione INAIL si applica fino al recupero dell’integrità psico-fisica

Innanzitutto, nelle istruzioni operative datate 20 novembre e pubblicate il 5 dicembre, l’INAIL ricorda che le prestazioni che l’Istituto è obbligato a riconoscere nei confronti degli infortunati sono quelle previste dal Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro.

Nello specifico, l’articolo 86 del testo di cui sopra prevede che:

L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa.”

Tale disposizione si applica, nel caso degli studenti, alle cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, le quali possono protrarsi anche oltre il periodo di guarigione clinica, qualora il medico dell’INAIL ritenga che sia necessario.

Inoltre la tutela assicurativa spetta a prescindere dal fatto che lo studente prosegua o meno l’astensione dalla frequenza della scuola.

Assicurazione INAIL: a quali studenti spetta?

L’articolo 4, comma 1, n. 5 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro stabilisce che sono compresi nell’assicurazione gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, che frequentino esercitazioni pratiche o esperienze tecnico-scientifiche, come ad esempio quelle che possono verificarsi nei laboratori di chimica.

La tutela assicurativa comprende anche gli studenti delle scuole private.

Infine, l’INAIL specifica che le tutele assicurative si applicano anche agli studenti che frequentano i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), agli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (solo per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca.

Infatti, il decreto legislativo n. 81/2015 attraverso l’articolo 41, comma 3, ha previsto che le varie forme di apprendistato siano inserite all’interno di un sistema duale lavoro/formazione che applica tutele differenziate, a seconda che il luogo di infortunio sia sul posto di lavoro o nella scuola/istituto.

Nel caso in cui l’infortunio avvenga nella scuola, istituto o università, allo studente non spetta l’erogazione dell’indennità temporanea.

Di seguito si trova in allegato il testo delle istruzioni operative pubblicate dall’INAIL.

INAIL istruzione operativa del 20 novembre 2024
Scarica qui il testo dell’istruzione operativa dell’INAIL del 20 novembre 2024

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