Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il DD numero 488 del 22 settembre 2021 ha emanato le linee guida che gli ETS dovranno seguire al fine di redigere il rendiconto e la relazione illustrativa in ottemperanza agli obblighi di trasparenza legati alla percezione del contributo 5 per mille.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Decreto Direttoriale numero 488 dello scorso 22 settembre ha finalmente emanato le nuove linee guida che dovranno seguire tutti gli ETS, Enti del Terzo Settore, che hanno ricevuto il contributo 5 per mille, ed in regime di vacatio legis che dovranno rispettare anche le associazioni configurate nelle classificazioni pre-esistenti alla riforma.
Gli obblighi di trasparenza che riguardano la percezione del contributo 5 per mille si esauriscono, infatti, con la redazione di un rendiconto e di una relazione illustrativa, da un punto di vista documentale, unitamente a quanto previsto successivamente per l’invio di tali atti e la loro pubblicazione.
In un precedente approfondimento abbiamo analizzato quali sono le modalità di invio e le tempistiche che scandiscono la linea temporale che scandisce gli obblighi legati a tali adempimenti, diversificate anche sulla base dei limiti dimensionali delle associazioni oggetto di contributo, resta quindi da evidenziare i punti chiave che dovranno essere trattati all’interno dei singoli documenti.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DD 488 DEL 22 settembre 2021
- Linee guida per la rendicontazione del contributo del 5 per Mille destinato agli Enti del Terzo Settore.
Modalità di rendicontazione 5 per mille: struttura e punti chiave
Le obbligazioni documentali previste ai fini dell’ottemperanza del principio di trasparenza in forza agli ETS relativamente alla percezione del contributo 5 per mille, comprendono la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa.
La redazione del rendiconto non è però libera, difatti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul sito istituzionale la modulistica specifica che dovrà essere utilizzata dagli ETS per espletare le obbligazioni richieste.
I moduli previsti per la rendicontazione del 5 per mille sono i seguenti:
- modello di rendiconto 5 per mille (Mod. A);
- modello di rendiconto dell’accantonamento del 5 per mille (Mod. B).
Oltre alle linee guida pubblicate con il DD numero 488 del 22 settembre 2021.
A grandi linee il modello di rendiconto, in questo caso parliamo del Modello A, contiene alcuni punti chiave che sono:
- scheda anagrafica e informazioni generali;
- rendiconto effettivo delle spese sostenute;
- elenco dei giustificativi di spesa.
La prima parte del rendiconto contiene difatti i dati anagrafici dell’ente, quali la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, l’importo percepito e la relativa data di percezione.
Scendendo invece nello specifico del rendiconto da un punto di vista contabile, nella seconda parte del documento dovranno essere effettivamente evidenziate le spese sostenute, suddivise in macro voci, quali:
- Risorse umane;
- Spese di funzionamento;
- Spese per acquisto di beni e servizi;
- Spese per le attività di interesse generale dell’ente;
- Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni).
Nel caso in cui vi fossero progetti di durata pluriennale, è possibile difatti accantonare una parte del contributo ricevuto ma sarà necessario compilare il Modello B) presente sempre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per ultimo dovrà essere allegato al rendiconto un elenco ove saranno dettagliatamente esposti i giustificativi afferenti alle spese sostenute dall’ente di cui sopra rendicontate.
Non dovranno essere allegati i giustificativi ma dovrà invece essere indicato per ciascuno di essi il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione, la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento.
I giustificativi dovranno essere inviati solo nel caso in cui il Ministero ne dovesse fare richiesta altrimenti sarà sufficiente l’elenco puntuale degli stessi.
Relazione illustrativa 5 per mille: schema di composizione
Il rendiconto è impostato sulla base di un modello già predisposto dal Ministero e reso da esso disponibile sul sito istituzionale, mentre la relazione illustrativa non segue uno schema predefinito, permettendo così ad ogni associazione di renderla idonea alla rappresentazione della propria mission e degli obiettivi raggiunti attraverso l’utilizzo del contributo 5 per mille.
Le linee guida predisposte dal Ministero permettono difatti agli utilizzatori di avere ben chiaro quale sia lo schema in linea generale che dovrà essere implementato per la redazione della relazione illustrativa ma non ne forniscono un unico ed omogeneo modello da utilizzare per la generalità degli ETS lasciando così la possibilità agli enti di esplicare in maniera approfondita i progetti realizzati.
La relazione illustrativa deve sicuramente essere redatta in forma discorsiva e dovrà contenere una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge.
Dovrà poi rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Tutto ciò chiaramente sarà a supporto delle cifre indicate all’interno del modello di rendiconto.
Nel caso in cui l’ente sia, poi, intenzionato od obbligato a pubblicare il rendiconto e la relazione sul proprio sito dovrà richiamare in essa l’attenzione sulla normativa in tema di trattamento dei dati personali, il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: 5 per mille: modalità di rendicontazione e relazione illustrativa