Si è tenuto ieri il primo evento formativo del ciclo annuale organizzato da TeamSystem ed Informazione Fiscale, focus sul superbonus 110 per cento: pubblichiamo alcune risposte alle domande maggiormente frequenti degli iscritti.
Si è tenuto ieri pomeriggio il primo evento formativo del percorso annuale organizzato da TeamSystem ed Informazione Fiscale ed avente ad oggetto i principali temi di attualità fiscale, societaria e del lavoro.
Focus dell’esordio non poteva che essere il Superbonus 110 per cento, grande novità delle detrazioni fiscali previste in favore dell’edilizia abitativa.
Relatori dell’evento il Dottor Giuseppe Moschella e la Dottoressa Ilaria Bruno.
Il Dottor Giuseppe Moschella si è soffermato sui seguenti punti:
- inquadramento normativo del Superbonus 110 per cento e principali documenti di prassi da considerare;
- le diverse modalità di fruizione del Superbonus;
- il visto di conformità sul Superbonus e tutto ciò che ne consegue in termini sostanziali e legai per i professionisti del settore (commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- il regime sanzionatorio;
- la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
- la checklist di riferimento secondo le linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti.
La Dottoressa Bruno, invece, si è occupata di evidenziare tutte le potenzialità della soluzione software di TeamSystem Ecobonus Commercialisti, pensate per una gestione efficace, pratica e veloce di tutte le pratiche relative al Superbonus 110 per cento ed agli altri bonus fiscali in tema di edilizia abitativa.
- Superbonus 110 per cento: slides evento formativo del 29 marzo 2021
- Materiale informativo relativo all’evento «Visto di conformità per il Superbonus 110 per cento» organizzato da TeamSystem ed Informazione Fiscale lo scorso 29 marzo 2021
Le FAQ sull’evento formativo in materia di Superbonus 110 per cento
Abbiamo quindi pensato fosse opportuno pubblicare alcune risposte alle domande che gli iscritti all’evento, che ringraziamo in modo sentito per la partecipazione attiva, ci hanno posto.
Il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento: si tratta di un visto leggero ed occorre verificare ed adeguare la polizza professionale
La cessione della detrazione o lo sconto in fattura, sono opzioni alternative per il contribuente e per gli interventi che danno diritto al nuovo Ecobonus al 110 per cento, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997 da apporre su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto da determinati soggetti previsti dalla legge ovvero:
- dagli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.
Con riferimento al Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente che ha effettuato l’intervento, la sussistenza dei presupposti che attribuiscono il diritto alle agevolazioni previste.
Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati devono presentare, alla Direzione regionale (DRE) territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una comunicazione preventiva contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto, il professionista è inoltre tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio del “visto infedele”.
I soggetti abilitati sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto.
Attenzione, occorre precisare i seguenti punti, più volte emersi durante l’evento formativo:
- l’obbligo di copertura assicurativa si considera assolto anche in caso di polizza stipulata prima, ma occorre verificarne le condizioni rispetto a quanto previsto dalla legge;
- il massimale non può in ogni caso essere inferiore ad euro 500.000,00;
- non occorre stipulare una polizza ad hoc;
- deve essere garantita un’ultrattività pari ad almeno 5 anni nel caso di cessazione di attività ed una retroattività di egual periodo.
Visto di conformità Superbonus 110 per cento: quali verifiche documentali porre in essere da parte del commercialista?
Le attività di verifica e controllo documentale sono stati puntualmente individuati dalle linee guida del CNDCEC e dalla FNC.
Nello specifico, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro che si occupano delle pratiche per il Superbonus 110 per cento dovranno verificare quanto segue:
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile:
- se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
- se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo;
- se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA;
- sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
- preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori;
- Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
- Atto di cessione dell’immobile;
- Fatture e altri documenti di spesa;
- Bonifici bancari o postali;
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
- Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile;
- Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti;
- Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari;
- Documentazione specifica su parti comuni:
- certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
- Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D - Decreto “Requisiti - Ecobonus”);
- Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus);
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus);
- Polizza RC del tecnico sottoscrittore;
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110 per cento: faq evento formativo IF TS