Spesometro e dichiarazione IVA, in arrivo le lettere di compliance sull'incrocio dei dati comunicati per l'anno d'imposta 2017. Le indicazioni nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2018.
Spesometro e dichiarazione IVA, al via le lettere di compliance sull’incrocio dei dati comunicati per l’anno d’imposta 2017. È l’Agenzia delle Entrate a darne notizia, con il provvedimento del 17 dicembre 2018.
Destinatari delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo saranno i soggetti titolari di partita IVA per i quali, dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato con la dichiarazione IVA 2018 e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti tramite lo spesometro.
La lettera di compliance sarà inviata a mezzo PEC o tramite posta ordinaria nel caso di indirizzo non attivo o non registrato nell’elenco INI-PEC. La comunicazione sarà in ogni caso riportata anche all’interno del Cassetto Fiscale e nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Eventuali violazioni potranno essere sanate, come di consueto, beneficiando della riduzione delle sanzioni grazie al ravvedimento operoso.
Spesometro e dichiarazione IVA, in arrivo le lettere di compliance per il 2017
Le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate in caso di incongruenze tra il volume d’affari dichiarato nel 2018, in riferimento all’anno d’imposta 2017, e le operazioni comunicate con lo spesometro conterranno le seguenti informazioni.
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’invio della comunicazione verrà effettuato nelle modalità ordinarie adottate dalle Entrate, ovvero a mezzo PEC, tramite posta ordinaria e con l’allegato di una copia all’interno dell’area riservata del titolare di partita IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 17 dicembre 2018
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle
differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Nella comunicazione per l’adempimento spontaneo il dettaglio delle operazioni effettuate
La comunicazione volta a promuovere l’adempimento spontaneo conterrà il dettaglio delle operazioni effettuate e trasmesse con lo spesometro nel 2018.
Nella lettera l’Agenzia delle Entrate comunicherà i dati in proprio possesso e, nel dettaglio, la lettera che verrà recapitata ai titolari di partita IVA conterrà le seguenti informazioni:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione;
- importo della somma delle operazioni relative a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA;
- dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.
I contribuenti, secondo quanto disposto con il provvedimento del 17 dicembre 2018, potranno richiedere informazioni e segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate anche per il tramite degli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Gli elementi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate saranno messi automaticamente a disposizione della Guardia di Finanza.
Ravvedimento operoso per le lettere di compliance su dichiarazione IVA e spesometro
Come di consueto, sarà il ravvedimento operoso il vero protagonista della stagione di compliance su spesometro e dichiarazione IVA 2018.
Così come indicato dal provvedimento, i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
Il ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni potrà essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
L’accesso al ravvedimento è precluso soltanto in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6
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