Sospensione feriale dei termini 2018: cos'è e come funziona? Ecco cosa sapere sulla proroga delle scadenze fiscali e processuali.
Sospensione feriale dei termini 2018: è in arrivo il periodo di pausa estiva che riguarderà sia le scadenze fiscali che processuali e di seguito vedremo come funziona.
Nel periodo di sospensione feriale, compreso tra il 1° e il 31 agosto, i termini di processi tributari, amministrativi e civile vengono di fatto “congelati” ed è necessario calcolare le nuove scadenze per presentare ricorso, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti.
Anche le scadenze fiscali vengono sospese nel periodo di pausa estiva e tutti gli adempimenti i cui termini sono fissati tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza l’applicazione di sanzioni.
In merito alla proroga delle scadenze di agosto è necessario segnalare alcune delle novità del 2018, introdotte a partire dallo scorso anno: la sospensione feriale dei termini si applica anche per gli avvisi, per il pagamento in liquidazione delle imposte a tassazione separata e per l’invio di documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Ecco cos’e e come funziona la sospensione feriale dei termini 2018 per scadenze fiscali e processuali.
Sospensione feriale dei termini processuali e delle scadenze fiscali: calendario 2018
Prima di scendere nel dettaglio ed analizzare come funziona la sospensione feriale dei termini, si ritiene utile allegare di seguito un’utile tabella con le scadenze previste nel 2018 sia in ambito processuale che in merito agli adempimenti fiscali:
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI | PERIODO |
---|---|
Pagamento avviso bonario | 1° agosto - 4 settembre |
Pagamento atti e liquidazione imposte soggette a tassazione separata | 1° agosto - 4 settembre |
Sospensione feriale scadenze fiscali di ferragosto | 1° agosto - 20 agosto |
Sospensione termini processuali | 1° agosto - 31 agosto |
Cumulo sospensione termini processuali e sospensione per istanza di adesione | 1° agosto - 31 agosto |
Sospensione avvisi bonari, informazioni e documenti | 1° agosto - 4 settembre |
Sospensione feriale dei termini processuali 2018: come funziona e quanto dura
Per i processi civili, tributari e amministrativi, i termini che cadono tra il 1° e il 31 agosto sono sostanzialmente “cancellati”. La durata del periodo di pausa estiva concesso anche ai tribunali è quindi pari ad un mese e negli anni è stato oggetto di riduzione.
Nello specifico è stata la legge n. 162 del 2014 ad aver ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini che in precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, durava fino al 15 settembre.
La sospensione feriale dei termini processuali ha, tra gli effetti, quello di un vero e proprio “ricalcolo” delle scadenze da rispettare per presentare ricorsi, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti. Fanno eccezione i processi stragiudiziali, per i quali i termini non sono oggetto di proroga durante la pausa estiva.
Negli altri casi per poter capire come cambiano le scadenze processuali nel periodo di sospensione feriale, basterà non conteggiare i giorni che cadono tra il 1° e il 31 agosto 2018.
Ad esempio, se si riceve una notifica di accertamento il 10 luglio, il calcolo del termine di 60 giorni per presentare ricorso si sospenderà nel periodo che va dal 1° al 30 agosto e dovrà ripartire dal 1° settembre.
Nel caso di presentazione di istanza di adesione il 10 luglio si sospende il termine per il ricorso, pari a 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, nel periodo di sospensione feriale dei termini e pertanto anche in questo caso il calcolo dovrà considerare il periodo che va dal 10 luglio al 30 luglio, non considerare quello compreso nel periodo di pausa estiva, e riprendere regolarmente a decorrere dal 1° settembre.
Per il 2018, tenuto conto che il 1° e il 2 di settembre cadono rispettivamente di sabato e domenica, il riconteggio dei termini partirà da lunedì 3 settembre.
Sospensione feriale dei termini 2018: novità fiscali
Per effetto delle novità in materia di semplificazione fiscale introdotte dall’articolo 7-quater del DL 193/2016, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre.
Sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini estivi quelle relative alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.
Pertanto, ai fini del calcolo del termine di 30 giorni per il pagamento degli importi dovuti a seguito di avvisi bonari relativi a controlli automatici e formali nonché della liquidazione delle imposte su redditi soggetti a tassazione separata, bisognerà cancellare il periodo sopra indicato.
Il DL 193/2016 ha inoltre chiarito che sono cumulabili i termini di sospensione della procedura di accertamento con adesione (per un periodo di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di adesione) con il periodo di sospensione feriale dei termini. In sostanza, nel periodo di pausa estiva non bisognerà conteggiare i 90 giorni e il decorso verrà sospeso fino al 1° settembre.
Sospensione feriale dei termini e delle scadenze fiscali 2018: le date da ricordare
La pausa estiva riguarda anche le scadenze fiscali: tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno possono essere effettuati entro il 20 del medesimo mese senza maggiorazioni.
La “pausa di ferragosto” è estesa anche alle scadenze per gli intermediari: le risposte ad avvisi bonari e richieste di informazioni i cui termini scadono nel periodo di sospensione feriale sono oggetto di proroga al 20 agosto 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione feriale dei termini 2018: come funziona per scadenze fiscali e processuali